Docente che registra i colloqui con gli studenti: sanzione disciplinare illegittima
E’ illegittima la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un docente che registra, all’insaputa e senza il consenso dei suoi interlocutori, alcuni colloqui avuti con altri professori, nonché studenti.
E’ questa la decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, nelle sentenze 28 giugno 2007, n. 3796 e n. 3797.
La questione ha riguardato due docenti universitari ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata un mese, per aver fatto ricorso alla registrazione di colloqui tra professori e tra studenti, effettuati all’insaputa e senza il consenso degli interlocutori, i quali, con tale comportamento, a parere dell’Università, sarebbero incorsi alla fattispecie di cui all’art. 89 lett. c) r.d. n. 1592/1933 (testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), che punisce, sotto il profilo disciplinare, l’abituale irregolarità di condotta dei professori universitari.
Gli interessati hanno proposto ricorso al Tar, che giunge poi all’attenzione del Consiglio di Stato per l’impugnazione dell’Università, soccombente in primo grado.
Il Collegio ha confermato la decisione dei giudici di primo grado, in quanto ha ritenuto che la condotta tenuta dai docenti, integratasi nella registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce un’attività di legittima forma di memorizzazione di un fatto storico utilizzabile anche ai fini di prova processuale nell’ambito di un eventuale giudizio penale e, pertanto, non può rilevare in sede disciplinare.
In altre parole, il Consiglio di Stato ha ravvisato nella condotta contestata ai docenti l’esercizio di un diritto, segnatamente del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost., comprendente, secondo i Giudici di primo grado, anche il diritto di raccogliere prove legittime utilizzabili in un eventuale giudizio penale.
Pertanto, conclude il Collegio, il comportamento di registrazione all’insaputa di altri soggetti, non è soltanto un comportamento penalmente lecito, ma è un comportamento privo del connotato dell’antigiuridicità, in quanto posto in essere in presenza di una causa di giustificazione, ovvero nell’esercizio di un diritto, e come tale non può essere sanzionabile disciplinarmente.
(Altalex, 17 luglio 2007. Nota di Gesuele Bellini)