Amministrativo

Concorsi e mancato rispetto della riserva alle donne nelle commissioni

TAR, Lazio-Roma, sez. III bis, sentenza 12/01/2007 n° 149

Nei concorsi pubblici, la nomina delle commissioni esaminatrici e la verifica dei presupposti legali posseduti dei loro componenti è una scelta che rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione. Inoltre, la norma che prescrive la riserva alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni esaminatrici è solo diretta a tutelare la parità dei sessi nell’accesso al pubblico impiego, pertanto il mancato rispetto non discrimina lo svolgimento delle prove concorsuali.

Questo è quanto ha concluso il TAR del Lazio- Roma, sez. III Bis, nella sentenza n. 149 del 12 gennaio 2007.

Nella fattispecie, alcuni candidati che hanno partecipato con esito negativo ad un concorso pubblico, hanno impugnato gli atti della procedura lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 del d.p.c.m. n. 439/1994 (“Regolamento relativo all’accesso alla qualifica di dirigente”), che prescrivere che la Commissione esaminatrice doveva essere costituita, oltre che dal Presidente (nella persona di “un Consigliere di Stato o Magistrato o Avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da Dirigente generale”), anche “da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso”, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, i soggetti scelti non potevano ritenersi esperti delle materie oggetto del concorso.

Lamentavano, altresì, la violazione del d.p.c.m. 21 aprile 1994, n. 439, nella parte in cui stabiliva che “almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni”, in quanto la commissione esaminatrice era costituita di componenti di solo sesso maschile, in assenza di motivazione circa l’impossibilità di rispettare la riserva a favore delle donne.

Il TAR ha rigettato il ricorso con le seguenti motivazioni.

Riguardo il primo punto, aderendo ad una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 5325/2006), ha concluso che la norma regolamentare secondo cui i due componenti della Commissione concorsuale devono “essere membri esperti nelle materie oggetto del concorso” non va intesa nel senso che essi debbano essere necessariamente titolari dell’insegnamento delle specifiche materie oggetto del concorso.

Sempre secondo i giudici, “appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione che indice il concorso provvedere alla nomina delle commissioni esaminatrici e verificare che i componenti prescelti siano qualificabili come esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali”, sempre nel rispetto dei criteri quali congruità, proporzionalità, adeguatezza, ecc, i quali nella fattispecie risultavano rispettati, in quanto i componenti in questione erano cattedratici universitari svolgenti la loro attività di insegnamento in facoltà giuridiche su discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.

Riguardo il secondo punto, il Collegio, facendo proprio un orientamento giurisprudenziale (cfr. CdS, VI, 6 giugno 2002, n. 3184; Tar Lazio, III-bis, 28 maggio 2003, n. 4779 ha affermato che “la riserva alle donne di almeno un terzo dei posti nelle commissioni esaminatrici è norma intesa a tutelare la parità dei sessi nell’accesso al pubblico impiego, assicurando coerentemente le pari opportunità anche in ordine alla composizione di dette commissioni, non mirando invece a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile, tale da fondare una posizione soggettiva qualificata delle candidate donne a non essere discriminate nello svolgimento delle prove concorsuali.

In altre parole, la ratio della norma è intesa a tutelare un interesse diretto dello Stato comunità all’effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali pubblici e non è valorizzabile a protezione di interessi individuali collegati all’imparzialità delle operazioni nei concorsi pubblici; consegue che tale interesse” – prosegue il TAR, conformandosi ad analogo indirizzo (Tar Lazio, III-bis cit. n. 4779/2003) – “non viene compromesso dalla disapplicazione del principio di pari opportunità in ordine alla composizione della commissione d’esame”.

(Altalex, 5 marzo 2007. Nota di Gesuele Bellini)

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione III bis

Sentenza 12 gennaio 2007, n. 149

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