Responsabilità civile

Responsabilità precontrattuale da ingiustificato recesso dalle trattative

Cassazione civile, sez. III, sentenza 10/06/2005 n° 12313

In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., l’ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell’illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso d’ingiustificato recesso dalle trattative, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l’altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente.

Pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata la lesione dei diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale; mentre, essendosi verificata la lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibíle è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cd. interesse negativo).

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12313 depositata il 10 giugno 2005.

(Altalex, 1 luglio 2005)

Cassazione

Sezione terza civile

Sentenza 19 gennaio-10 giugno 2005, n. 12313

(Presidente Duva – relatore Trifone)

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al tribunale di Trento del 23 dicembre 1994 la società A. spa conveniva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento per ottenerne la condanna a pagare la somma complessiva di lire 52.743.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di responsabilità da fatto illecito a seguito della revoca delle agevolazioni previste a suo favore dalla legge provinciale 4/1981, con successive modificazioni, e dalla legge provinciale 29/1987.

Esponeva che con deliberazione del 29 dicembre 1989 aveva ottenuto, in applicazione della disciplina di cui alle norme dei commi quinquies e sexies dell’articolo 35 della legge provinciale 4/1981, la concessione di una complessiva contribuzione di oltre ventiquattro miliardi di lire per la realizzazione, nel settore dei servizi di trasporto aereo, di una nuova iniziativa da intraprendere nel comune di Trento; che, per attuarne l’esecuzione nel rispetto delle condizioni richieste per accedere alla contribuzione, aveva proceduto all’acquisto di tre aeromobili, aveva ottenuto dalle competenti autorità la certificazione di idoneità e la licenza di legge per l’esercizio del trasporto aereo ed aveva all’uopo istituito in via provvisoria una base di armamento a Trieste; che con deliberazione del 30 aprile 1993 la Provincia aveva revocato le concesse agevolazioni; che il provvedimento di revoca era stato impugnato al Trga di Trento, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile poiché la deliberazione di concessione delle agevolazioni non era stata trasmessa al controllo della Corte dei Conti e risultava, pertanto, inefficace.

Nel contraddittorio delle parti il tribunale adito, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava la domanda e compensava interamente le spese del giudizio.

Sull’impugnazione principale della società soccombente e su quella incidentale della Provincia provvedeva la Corte d’appello di Trento con sentenza pubblicata il 12 giugno 2000, la quale, rigettata l’impugnazione incidentale relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in riforma della decisione di primo grado, condannava la Provincia Autonoma di Trento a pagare alla società A. spa la somma di lire 7.938.000.000, gli interessi di legge su detta somma dalla domanda e le spese del doppio grado del giudizio.

I giudici d’appello, qualificata la pretesa della società quale azione di responsabilità extracontrattuale nella specifica forma della responsabilità precontrattuale, premettevano che, nella specie, erano state avviate tra il soggetto privato e la Provincia trattative prodromiche alla stipulazione di determinati atti di diritto privato economicamente rilevanti.

Consideravano che la società A. spa, per poter accedere ai contributi a suo favore, avrebbe dovuto stipulare con la Provincia un apposito contratto, con l’assunzione di precise garanzie di natura privatistica azionabili in caso di violazione dei relativi obblighi, il tutto in relazione al fatto che la efficacia della deliberazione concessiva del finanziamento avrebbe fatto sorgere il diritto della società di ottenere la prima rata di contributo a fondo perduto.

Rílevavano, di conseguenza, che, collocata in detto contesto l’astratta ipotizzabilità della responsabilità precontrattuale della Provincia, la condotta dell’ente pubblico, nella quale doveva essere in concreto ravvisata la violazione della norma di cui all’articolo 1337 Cc, non poteva essere ritenuta quella soltanto di avere omesso di rendere efficace la deliberazione del 29 dicembre 1989 mediante la trasmissione del provvedimento al controllo contabile per la registrazione; ma detta condotta andava piuttosto valutata nel suo complesso, attribuendo rilevanza a tutte le altre circostanze (indicate alla pagina 24 delle sentenza), sintomatiche del fatto che l’Ente pubblico, pur avendo deciso di abbandonare il progetto ancor prima dell’ottobre del 1991, aveva lasciato che la società A. spa, nella ragionevole convinzione che le trattative sarebbero andate a buon fine, continuasse ad impegnare energie e capitali per attrezzarsi all’impresa da intraprendere.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale la Provincia Autonoma di Trento, che ha affidato l’impugnazione ad undici motivi.

Ha resistito con controricorso la società A. spa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale (in quanto le proposte doglianze mirerebbero ad ottenere un apprezzamento degli elementi di fatto, diverso da quello effettuato dal giudice di merito) ed ha proposto impugnazione incidentale sulla base di un unico mezzo di doglianza.

La Provincia ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (articolo 335 Cpc).

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso principale, contrariamente a quel che ha eccepito la parte resistente, non è inammissibile.

Al riguardo è il caso, anzitutto, dì considerare che anche l’eventuale prospettazione nei motivi di una mera quaestio facti determina l’inammissibilità del motivo, ma non del ricorso, del quale comporterebbe, invece, il rigetto.

Nella specie, comunque, per quel che di seguito si esporrà, devesi ritenere che le censure della parte ricorrente attengono prevalentemente a profili di stretto diritto.

Con il primo motivo dell’impugnazione principale la Provincia ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2043 e 1337 Cc e dei principi generali dell’ ordinamento, che regolano la materia della responsabilità extracontrattuale e precontrattuale della Pa.

Con il secondo motivo dell’impugnazione principale la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge 4/1981, della Provincia Autonoma di Trento e dei principi in tema di attività provvedimentale della Pa.

Con il terzo mezzo la ricorrente denuncia il vizio di omessa, illogica e, comunque, carente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ad illustrazione delle tre censure (che la ricorrente tratta contestualmente e che questa Corte pure esaminerà congiuntamente) la ricorrente assume che:

a) il giudice del merito avrebbe erroneamente affermato la sussistenza a suo carico di una tipica responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 Cc estendendone, in realtà, indebitamente la disciplina al procedimento amministrativo complesso a formazione progressiva relativo all’erogazione dei contributi pubblici;

b) la concreta fattispecie sarebbe caratterizzata dall’assenza di trattative funzionali a produrre un accordo delle parti nonché dalla presenza di un procedimento amministrativo di erogazione di contribuzioni pubbliche, in seno al quale erano state esplicate funzioni inequivocabilmente di natura provvedimentale;

c) l’assegnazione del contributo non doveva derivava dalla stipulazione di un accordo e non era suscettibile di formare oggetto di intese o pattuizioni di sorta, ma, essendo, invece, subordinata all’esercizio della potestà amministrativa della Provincia, era subordinata alla verifica positiva, in sede amministrativa, della sussistenza e delle condizioni indicate nella delibera di concessione del contributo medesimo;

d) non esisteva alcuna figura contrattuale che le parti dovessero porre in essere ai fini del perfezionamento dell’Iter amministrativo per l’erogazione del contributo, sicché sarebbe in contrasto con la legge provinciale 4/1981 l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui per potere accedere ai contributi la società A. spa avrebbe dovuto stipulare un apposito contratto con la Provincia autonoma di Trento;

e) sul punto, inoltre, la sentenza sarebbe anche illogica e contraddittoria, in quanto, pur sottolineando la necessità di accertare una siffatta figura contrattuale, aveva affermato che non aveva rilievo stabilire quale specifica convenzione avrebbero dovuto porre in essere le parti se la deliberazione in contestazione fosse stata attuata.

Le censure suddette non possono essere accolte.

Costituisce principio generale (ex plurimis: Cassazione, 9129/87) che la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’essa è tenuta, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’articolo 2043 Cc.

E’ stato, di conseguenza, precisato che spetta al giudice ordinario accertare, sia pure con la cautela che il tema impone, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la Pa, con il suo comportamento, abbia ingenerato nei terzi, anche se per mera colpa, un ragionevole affidamento, che poi sia andato deluso, in ordine alla conclusione del contratto.

L’accertamento della buona fede della Pa sfugge, infatti, in quanto espressione di un dovere estraneo al contratto, alla cognizione dell’autorità amministrativa di controllo; inoltre, la relativa indagine non è rivolta ad accertare se la medesima Pa si sia comportata da corretto amministratore, compito questo che esula dai poteri del giudice ordinario, ma verte unicamente sull’adempimento del dovere civilistico di agire da corretto contraente, proprio secondo quanto già aveva evidenziato sul punto la più accreditata dottrina.

Sul tema particolare che, sul versante della responsabilità precontrattuale, riguarda la fase della scelta del contraente, è stato, altresì, precisato (Cassazione, Su, 9892/93; Cassazione, Su, 4673/97; Cassazione,5995/97) che una responsabilità precontrattuale della Pa, per violazione del dovere di correttezza di cui all’articolo 1337 Cc, non è configurabile con riguardo allo svolgimento del procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, nell’ambito del quale con l’aspirante alla stipulazione del contratto (cui deve riconoscersi intanto soltanto l’interesse al corretto esercizio del potere di scelta) non può configurarsi quella diretta e specifica relazione tra soggetti, consistente nello svolgimento di vere e proprie trattative, che, nella menzionata disposizione del Cc, costituisce il presupposto dell’obbligo di comportamento secondo buona fede, valido anche per l’autorità amministrativa.

Con riguardo, invece, alla fase successiva, nella quale è già avvenuta la scelta o l’identificazione del contraentte, il recesso dalle trattative da parte della Pa, qualora essa più non riconosca la convenienza del contratto, non sempre può costituire apprezzamento insindacabile da parte del giudice ordinario, perché bisogna considerare se vi è un obbligo dell’ente di realizzare nel migliore dei modi l’interesse pubblico, di cui è portatore.

A tal fine la dottrina ha posto in evidenza come debbe essere esclusa la responsabilità precontrattuale solo quando il soddisfacimento dell’interesse pubblico può essere realizzato attraverso l’interruzione delle trattative ed il recesso risulti giustificato dalla valutazione della non convenienza del contratto in base ad una situazione sopravvenuta rispetto all’inizio delle trattative, giacché, altrimenti, sarebbe contraria al principio della buona fede una resipiscenza che tenga conto della medesima situazione di fatto esistente al momento dell’inizio delle trattative.

Con particolare riferimento, poi, alla mancata approvazione del contratto da parte dell’autorità che deve verificarne la legittimità e la convenienza, allo stesso modo la dottrina più autorevole - distinguendo l’ipotesi in cui la disapprovazione per inopportunità è il risultato dì una procedura trasparente e corretta di sottoposizione dell’atto all’organo di controllo, dall’ ipotesi diversa in cui la mancata approvazione è il risultato di una condotta sleale dell’amministrazione, attuata per motivi diversi da quelli attinenti al pubblico interesse - nel primo caso esclude l’illecito precontrattuale e, nel secondo, configura nel comportamento della Pa la fonte della responsabilità ex articolo 1337 Cc.

Anche la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione, Su 2980/75; Cassazione, 200/67; Cassazione, 128/64) ha avvertito che alla base della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione è l’esigenza di equità e di giustizia propria della culpa in contrahendo e, pur ammettendo che prima che intervengano i prescritti controlli essa non può ritenersi vincolata in alcun modo dal contratto che ha stipulato, ha confermato che l’obbligo del risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale può sorgere ove l’attività di controllo sia stata impedita dal comportamento doloso o colposo dell’ amministrazione ovvero quando il privato contraente nelle more abbia iniziato l’esecuzione dei contratto a causa della natura del negozio ovvero perché indotto da particolari clausole o, ancora, per avere aderito a sollecitazioni della controparte.

Nelle suddette ipotesi, pur ribadendosi che la responsabilità non può ravvisarsi, per ciò solo, in relazione ad inadempimenti di doveri inerenti alle funzioni istituzionali della Pa o al mancato compimento di attività dirette a promuovere i prescritti controlli, è stata ritenuta ammissibile l’indagine diretta ad accertare se, tuttavia, il comportamento della Pa abbia violato la regola del neminem laedere ovvero sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche al normale affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto.

Delle regole di diritto di cui innanzi la Corte tridentina ha fatto esatta applicazione nel caso in questione.

Ritiene questa Corte che le censure, di cui ai suddetti motivi d’impugnazione, infatti, innanzitutto non tengono conto del contenuto essenziale della deliberazione adottata dalla Provincia di Trento, cui -secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito - occorre assegnare. la valenza precisa ed, indiscussa di manifestazione della volontà dell’Ente pubblico di scelta della società A. spa quale soggetto a favore del quale era riconosciuto il finanziamento previsto per la realizzazione del servizio pubblico.

Invero il suddetto atto deliberativo - dal quale all’esito della verifica positiva, in sede di controllo tutorio, delle sussistenza delle altre condizioni previste sarebbe derivato l’attribuzione definitiva alla società A. spa dei contributi previsti dalla legislazione provinciale di settore per la realizzazione dell’iniziativa d’interesse pubblico - oltre per il suo preciso contenuto di scelta del contraente dell’operazione di finanziamento, veniva anche a collocarsi come atto preparatorio della futura convenzione, accettando la quale la società (secondo quel che l’impugnata sentenza bene evidenzia nel compiuto esame della legislazione speciale provinciale) avrebbe dovuto, conseguentemente, attuare tutte le altre modalità imposte dal programma d’investimento ed assicurare alla Provincia autonoma di Trento le precise garanzie per l’adempimento degli obblighi che assumeva.

Di conseguenza, non è esatto che nell’affermare la responsabilità precontrattuale dell’Ente pubblico territoriale il giudice del merito si sia limitato a sindacare un comportamento della Provincia informato a poteri discrezionali.

Nella specie, infatti, l’indagine ha riguardato non già l’attività della Pa compiuta nell’ambito del procedimento amministrativo, al fine di verificare se il pubblico interesse fosse stato adeguatamente valutato; ma essa ha avuto ad oggetto la diversa attività che, pur collegandosi alla pubblica funzione, trovava fondamento in cause e motivi di fatto che esulavano del tutto da detta pubblica funzione.

Il che, del resto, trovasi pure già ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cassazione, 2255/87) in virtù del principio per il quale, una volta che si sia perfezionato il momento dell’aggiudicazione, in pendenza del successivo atto dì controllo e di approvazione (il quale si pone come condicio iuris dell’efficacia e dell’eseguibilità delle reciproche prestazioni) la Pa è tenuta a comportarsi secondo la buona fede contrattuale, sicché, qualora quell’attività di controllo sia impedita o frustrata per il suo comportamento colposo o doloso, ravvisabile anche della mancata trasmissione dell’atto all’autorità di controllo, essa incorre nella responsabilità in contrahendo, di cui all’articolo 1337 Cc, non potendo trovare applicazione la finzione legale dell’avveramento di cui all’articolo 1359 Cc, che concerne la condizione quale requisito convenzionale accidentale.

Il giudice del merito ha anche specificato che la delibera di assegnazione dei contributi, rinviando ai programmi d’investimento di cui all’articolo 35 della legge provinciale 4/1981, espressamente collegava il finanziamento alla stipulazione di convenzioni di finanziamento, di mutui e di contratti di finanziamento, per cui neppure è esatta la censura, di cui innanzi sub d), per la quale non esisteva alcuna figura contrattuale, che le parti dovessero porre in essere ai fini del perfezionamento dell’iter amministrativo per l’erogazione del contributo.

Quanto poi al rilievo di cui sopra sub e) -secondo cui la sentenza sarebbe carente nella parte in cui non ha stabilito quale specifica figura contrattuale avrebbero dovuto porre in essere le parti se la deliberazione in contestazione fosse stata attuata - devesi rilevare che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 2057/96) ha stabilito che per affermare la responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative occorre che queste siano considerate affidanti, per cui è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto.

Non occorre, pertanto, che l’interruzione delle trattative debba riguardare un ben preciso negozio, che le parti abbiano preventivamente individuato in uno schema definito in tutti i suoi elementi costitutivi, essendo sufficiente -siccome è avvenuto nel caso in esame - che le trattative siano riferibili ad elementi idonei e sufficienti ad indicare la causa (tipica o atipica) di una convenzione, della quale detti elementi debbono entrare a far parte.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo d’impugnazione la ricorrente principale deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2043 e 1337 Cc e delle norme e dei principi che regolano la materia della responsabilità civile extracontrattuale e precontrattuale della Pubblica Amministrazione; la violazione e la falsa applicazione della legge provinciale 4/1981 e delle norme e dei principi in tema di attività provvedimentale della Pa; il vizio di omessa, illogica, contraddittoria e comunque carente motivazione su un punto decisivi della controversia.

I rilievi delle suddette censure vengono indicati come di seguito:

1) pur nella prospettiva della sussistenza di una trattativa soggetta alla disciplina dell’articolo 1337 Cc, nella specie sarebbe venuta in rilievo una situazione di mera aspettativa della società A. spa, non suscettibile di creare alcun affidamento, poiché la deliberazione di riconoscimento del contributo non definiva l’iter amministrativo di. concessione del contributo, la cui realizzazione avrebbe richiesto ulteriori presupposti di fatto e di diritto, oltre che la verifica positiva dell’atto da parte dell’organo di controllo;

2) il giudice del merito, ai fini dell’an debeatur, non avrebbe dovuto affermare che vi era stato da parte della società il giustificato affidamento in ordine alla conclusione della trattativa ed avrebbe dovuto, per ciò escludere l’ingiustizia del danno per la insussistenza di una posizione soggettiva di carattere sostanziale meritevole di tutela, in considerazione dell’oggettiva impossibilità che l’aeroporto dì Trento potesse essere utilizzato per il volo strumentale e notturno e del progressivo radicamento dell’attività della società in Ronchi dei Legionari in termini di incompatibilità con la diversa sua collocazione a Trento, del mancato adempimento da parte della stessa società delle prescrizioni relative al suo capitale sociale, al livello occupazionale ed alle nomine in seno al collegio sindacale secondo le indicazioni della Provincia;

3) la rilevanza causale da attribuire all’omessa registrazione della deliberazione era stata assorbita dal provvedimento di revoca e da questo il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere caducata il provvedimento di attribuzione alla società delle provvidenze di legge, con la conseguenza che da tale comportamento non poteva dedursi alcuna violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, cui la Provincia aveva improntato la sua azione;

4) il giudice di merito non avrebbe assolto alle prescrizioni indicate nella sentenza 500 delle Su di questa Corte al fine di stabilire se sussistesse o meno un evento danno risarcibile.

Nessuna delle indicate censure può essere accolta, perché, nel suo complesso, a fondamento di tutte le esposte doglianze la ricorrente principale suppone che per il riconoscimento dei reclamati danni dovesse essere indispensabile accertare che era stata lesa la posizione giuridica della società Air Dolomití spa integrante la figura tipica dell’interesse legittimo (evidentemente del tipo di interesse legittimo cd pretensivo), lesione che non si poteva configurare nel diniego del richiesto provvedimento di assegnazione del contributo o nell’ingiustificato ritardo nella sua adozione.

In realtà, secondo quanto il giudice del merito ha puntualmente evidenziato, l’errore di prospettiva, dal quale ancora muove in questa sede la ricorrente principale nell’esposizione dei suddetti motivi, è quello stesso in cui era incorso il giudice di primo grado e che il giudice d’appello ha corretto, mediante la diversa qualificazione della istanza risarcitoria come domanda per responsabilità precontrattuale e non per violazione di un interesse legittimo.

La qualificazione della domanda, nella interpretazione che ne ha dato la Corte tridentina, è stata ritenuta corretta da questo giudice di legittimità nell’esaminare i primi tre motivi del ricorso principale, per cui, nella riconduzione della fattispecie alla asserita culpa in contrahendo ed una volta accertato che il comportamento contrario alla buona fede era consistito nella mancata trasmissione della deliberazione all’organo di controllo, non mette conto considerare se il procedimento amministrativo avesse o meno concluso il suo normale iter ovvero stabilire se la deliberazione successiva a quella ammissiva al beneficio del contributo costituiva atto di revoca del beneficio stesso o (siccome, peraltro, il la Corte tridentina ha chiarito in motivazione conforme a quella del giudice amministrativo)semplice ritiro di un provvedimento inefficace.

Nel suddetto contesto, inoltre, è irrilevante lamentare che il giudice di merito abbia pretermesso l’applicazione dei principi di cui alla predetta sentenza 500/99 delle Su di questa Corte, riguardanti ipotesi risarcitoria diverse da quella dell’articolo 1337 Cc.

Con il settimo e l’ottavo motivo la ricorrente principale deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’articolo 295 Cpc e, in genere, delle norme e dei principi in materia di economia processuale e di misure atte ad evitare il contrasto tra giudicati; la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 2043 e 1337 Cc e delle norme e dei principi che regolano la materia della responsabilità civile extracontrattuale e precontrattuale della Pa.

Assume, con i due mezzi, che la Corte territoriale aveva statuito sulla domanda risarcitoria senza riconoscere la necessaria pregiudizialità del pendente giudizio amministrativo di annullamento della deliberazione, avente ad oggetto la revoca della precedente deliberazione di ammissione della società A. spa al contributo.

La censura non è fondata, essenzialmente per le considerazioni svolte per rigettare i precedenti motivi.

Una questione di pregiudizialità, nei termini in cui il tema viene prospettata dalla ricorrente Provincia della necessità del preventivo accertamento della illegittimità dell’atto amministrativo impugnato innanzi al giudice amministrativo, nella specie neppure si pone, perché il comportamento della Pa sanzionato con il risarcimento dei danni, come già si è detto, non coinvolge i compiti propri del corretto amministratore, ma riguarda unicamente l’adempimento del dovere civilistico della stessa amministrazione di agire da corretto contraente.

Il che esime, peraltro, questa Corte dall’aggiungere che, in ogni caso, quando anche si fosse trattato di stabilire dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, si sarebbe dovuto ribadire il principio, enunciato proprio dalla sentenza 500/99 delle Su, secondo cui non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell’ambito dell’esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall’articolo 2043 Cc.

Con il nono, il decimo e l’undicesimo motiva la ricorrente principale deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione della norma di cui agli articolo 2043, 1337, 1223, 1225, 1226 e 1227 Cc e, in genere, delle norme e dei principi che regolano la quantificazione dei danni in materia di responsabilità civile extra contrattuale e precontrattuale della Pa; la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 112, 115 1 116 Cpc e 2727 Cc e, in genere, delle norme e dei principi che obbligano il giudice a decidere iuxta et alligata partium, sulla scorta delle prove offerte dalle parti, con prudente apprezzamento, se del caso, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; il vizio di omessa, illogica, contraddittoria e comunque carente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Critica, con i predetti motivi, il capo della sentenza d’appello relativo al quantum debeatur e denuncia che il giudice del merito non avrebbe applicato le norme ed i principi che limitano il risarcimento per responsabilità precontrattuale alla lesione del solo cd. interesse negativo.

In particolare, specifica che, non potendo la pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale essere riferita ai danni che si sarebbero evitati o ai vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione e l’esecuzione del contratto mancato, il giudice del merito sarebbe incorso in errore nel liquidare alla società le perdite di gestione e gli oneri finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, in cui virtualmente la stessa società si sarebbe trovata, nell’ipotesi in cui avesse potuto disporre dei contributi pubblici e svolgere la sua attività nello scalo aeroportuale di Trento.

Aggiunge, sotto altro profilo, che i consulenti tecnici d’ufficio avrebbero assunto immotivatamente come parametro il maggior numero di ore consentite annualmente in Trento; non avrebbero tenuto conto della realtà aziendale della società, implicitamente supponendo una flotta molto maggiore di quella effettivamente a disposizione della A. spa; non avrebbero esaminato i costi, che la società avrebbe dovuto sostenere per l’acquisizione di altri aeromobili; non avrebbero preso a riferimento determinati esercizi annuali di attività aziendale, né compiuto più approfondite analisi di mercato sui diversi costi di gestione; avrebbero commesso un evidente errore di impostazione rispetto al dati contabili agli atti; non avrebbero considerato che le perdite registrate operando da Trieste si sarebbero prodotte anche nella situazione di Trento.

Anche dette censure non possono essere accolte.

Quanto al dedotto vizio di violazione di legge, devesi rilevare che la Corte di merito - laddove in sentenza ha precisato che nella determinazione dell’ammontare dei danni essa aveva fatto riferimento all’interesse negativo, che considera il pregiudizio economico rappresentato dalle spese inutilmente effettuate, dalle perdute occasioni di stringere altro valido contratto, dall’attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni - si è in ciò uniformata al principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Il quale, in costante indirizzo, ribadisce (ex plurimis: Cassazione, 11243/03; Cassazione, 1632/00; Cassazione, 9157/95) che, in tema di responsabilità ex articolo 1337 Cc, l’ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell’illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso d’ingiustificato recesso dalle trattative, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l’altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente. Pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata la lesione dei diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale; mentre, essendosi verificata la lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibíle è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cd. interesse negativo).

Per il resto -in disparte il rilievo che, rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito con riferimento alle conclusioni sul punto dell’accertamento peritale d’ufficio, il motivo di impugnazione non adempie all’onere dell’autosufficienza - osserva questa Corte che la ricorrente, piuttosto che esporre le critiche ai criteri di stima adottati dai tecnici, in questa sede sollecita un riesame del materiale probatorio per ottenerne una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito.

Detta indagine è, però, inammissibile, poiché la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro degli elementi di prova acquisiti.

Il ricorso Principale, quindi, è rigettato.

Analoga pronuncia di rigetto va adottata anche per il ricorso incidentale, che, in unico motivo, denuncia che il giudice del merito avrebbe dovuto collocare la responsabilità della Provincia nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana e non già limitarne l’ambito nella mera responsabilità precontrattuale, dì cui all’articolo 1337 Cc.

Assume la società ricorrente incidentale che la decisione definitiva della Provincia di non volere dare seguito al progetto relativo all’aeroporto di Trento risaliva al 24 ottobre 1991 e che, se la circostanza fosse stata comunicata in precedenza, le conseguenze dannose per la società A. spa sarebbero state notevolmente limitate.

La censura, nei termini in cui è svolta, sostanzialmente limitandosi ad indicare che i danni sarebbero stati liquidati in misura ridotta, non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza che si contestano; né precisa quali sarebbero stati i fatti costitutivi (diversi da quelli assunti dal giudice del merito come integranti la violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative) di una più grave responsabilità, ai sensi dell’articolo 2043 Cc; neppure evidenzia violazioni di altre sue situazioni soggettive, patrimoniali o di diverso genere.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti, in considerazione della situazione di soccombenza ripartita.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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