Contratti

Responsabilità da prodotto difettoso

AltalexPedia, voce agg. al 26/04/2018

In caso di danno causato da prodotti difettosi il Codice del Consumo prevede che la responsabilità ricada sul produttore. Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto se ha omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o del fornitore.


Responsabilità da prodotto difettoso

di Antonella Matricardi


1. Fonti della tutela e Codice del Consumo

2. Nozione di prodotto e produttore

3. La responsabilità del produttore

3.1. La responsabilità del fornitore

4. Nesso di causalità tra danno e difetto. La responsabilità presunta del produttore

4.1. Casi di esclusione della responsabilità del produttore per mancato raggiungimento delle prova da parte del danneggiato

5. Il diritto al risarcimento

5.1. Tipologie di danno

6. Danno da dispositivi medici difettosi

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti della tutela e Codice del Consumo

Una specifica e dettagliata tutela del consumatore danneggiato da prodotti difettosi è stata originariamente introdotta dalla direttiva n. 374/1985/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n. 224/1988, poi confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche, altrimenti noto come il Codice del Consumo.

La direttiva europea era intervenuta per coordinare e armonizzare le legislazioni nazionali perché le disparità esistenti non potessero negativamente incidere sul gioco della concorrenza, pregiudicando la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune e falsando il grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso.1

Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta agli artt. 114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.

Rispetto a quest'ultimo ambito applicativo la specialità della tutela consumieristica riguarda due elementi ben precisi, quali il tipo di danno risarcibile e derivato da prodotto difettoso o insicuro e la qualifica di consumatore del soggetto che chiede il risarcimento con esclusione dell'utilizzatore professionale o per scopi commerciali;2 vi è da precisare che prima dello spartiacque nel nostro ordinamento del D.P.R. n. 224/1988 la giurisprudenza aveva già distinto gli ambiti di applicazione tra responsabilità contrattuale per il risarcimento dei danni a carattere commerciale e tutela aquiliana per le ragioni di qualunque soggetto danneggiato alla propria sfera giuridica da prodotto difettoso.3 Si tratta pertanto di un sistema in cui agisce la legislazione speciale del Codice del Consumo, non limitante tuttavia l'applicazione di diritti e previsioni riferite al danneggiato da altre leggi (art. 127 Cod. Cons.).

2. Nozione di prodotto e produttore

Partendo dalle definizioni fornite dall'art. 115 Cod. Cons., "prodotto" è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, compresa l'elettricità (comma 1 e 2),4 mentre per "produttore" s'intende il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore (comma 2-bis, come modificato dal D.L. n. 221/2007).5

Attribuendo con l'art. 114 la responsabilità per i danni derivanti da prodotto difettoso al produttore, il testo in esame anticipa e completa la necessaria distinzione tra prodotto sicuro (art. 103, comma 1, lett. a), prodotto pericoloso (art.103, comma 1, lett. b) e prodotto difettoso (art. 117) laddove primariamente il primo rispecchi qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili (inerenti alla durata, alla messa in servizio, all'istallazione e manutenzione), non presenti alcun rischio o ne presenti di minimi, compatibili con il suo impiego e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione in particolare di determinate caratteristiche ed elementi propri (composizione, modalità di assemblaggio, istallazione e manutenzione; effetto su altri prodotti se prevedibile il suo utilizzo con questi ultimi; informazioni/avvertenze e istruzioni per l'uso; categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nella sua utilizzazione). La definizione di prodotto sicuro è fondamentale, basandosi quella di "pericoloso" sull'individuazione di qualsiasi prodotto che da tale definizione si discosti (art. 103, comma 1, lett. b). Pertanto "difettoso" è quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione (art. 117).

Rispetto alla conclusione che un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie l'elemento dell'anomalia rivela una prerogativa relazionale, poiché, semplicemente per la sua natura, il bene in sé può comportare rischi, ma al contempo confermarsi necessario al fruitore, assicurati i suoi benefici effetti ed escluse le eventuali incognite da una corretta attività di utilizzo.

Un'ovvia esemplificazione, forse banale, potrebbe rinvenirsi nella qualificazione di "rischiosi" ad esempio per quei prodotti chimici o solventi normalmente destinati all'uso domestico, ma pericolosi se non correttamente impiegati, addirittura fortemente dannosi se inalati o epidermicamente assorbiti.

In via generale, anche prima della fase pratica dell'utilizzo un prodotto può rivelarsi insicuro quando la sua progettazione non è conforme agli standard qualitativi e di sicurezza stabiliti e condivisi nel momento della sua realizzazione; a prescindere dalla sua adesione ad una certa linea di progettazione, un difetto di fabbricazione, accentuato da informazioni deficitarie o addirittura ingannevoli e false, può sicuramente contaminarne il suo sicuro utilizzo. Pertanto un prodotto difettoso non è certo qualunque prodotto insicuro in sé, ma quello che non offre la sicurezza che ci si attende in relazione alle circostanze suindicate. L'elemento del difetto è "sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza"6 e il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto è difettoso, non coincide con la rigorosa innocuità, dovendo, piuttosto, farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza, ora indicati all'art. 103 Cod. Cons. o da altri elementi in concreto valutabili, secondo gli standard di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia.7

In questi casi la responsabilità del produttore sorge quando il prodotto non conforme agli standard e difettoso viene messo in circolazione, quindi consegnato all'acquirente o all'utilizzatore (ma prima ancora al vettore e allo spedizioniere) anche se solo in visione o in prova (art. 119).

3. La responsabilità del produttore

Come accennato, prima della citata direttiva 374/1985/CEE la giurisprudenza nazionale già si era mossa nella direzione di una tutela specifica per il compratore-danneggiato da prodotti difettosi, pur limitata dall'applicazione degli ordinari schemi di diritto comune, ma solo con la coincidenza tra le figure del produttore e del venditore era possibile richiamare la disciplina dei vizi della cosa venduta con l'obbligo del compratore di provare l'inidoneità della cosa all'uso convenuto o dimostrare la colpa del produttore-danneggiante, responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

La Cassazione aveva scelto quest'ultima impostazione per condannare un noto biscottificio al risarcimento dei danni cagionati ad una famiglia dal consumo di una confezione avariata, presumendo per la prima volta con la lontana sentenza n. 1270/19648 una forma di responsabilità a carico del produttore basata sulla seguente massima di esperienza: trattandosi di prodotto preconfezionato che poteva escludere un'alterazione dello stesso riconducibile al dettagliante, costituiva "apprezzamento di fatto, non sottoposto a controllo di legittimità della Cassazione, il ricollegamento, attraverso un processo logico presuntivo del verificarsi dei danni sofferti dall'acquirente di generi alimentari avariati alla condotta colposa della ditta fabbricante."

Ora con l'art. 114 Cod. Cons. il produttore risponde del danno cagionato dai difetti del suo prodotto e il passo successivo di un'attenta e graduale interpretazione giurisprudenziale (che è stato possibile compiere solo dopo l'emanazione della direttiva CEE n. 85/374) risolve, come vedremo, il tema della natura della relativa responsabilità, qualificandola da assolutamente oggettiva (quindi non fondata sulla colpa ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto) a presunta.

3.1 La responsabilità del fornitore

La semplice impossibilità di individuare il produttore non può limitare istanze risarcitorie, ricadendo nel caso la responsabilità sul fornitore che, distribuito commercialmente il prodotto, ha anche omesso di comunicare identità e domicilio del fornitore entro tre mesi dalla richiesta scritta del danneggiato. Si tratta di una responsabilità alternativa o sostituiva9 il cui accertamento giudiziale può prevedere che il terzo indicato come produttore o precedente fornitore sia chiamato nel processo ai sensi dell'art. 106 cpc con possibile conseguente estromissione del fornitore convenuto, se quello successivamente chiamato compaia e non contesti l'indicazione.

Più soggetti responsabili per il medesimo danno sono obbligati in solido con diritto di regresso contro gli altri per colui che ha risarcito nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate, avvenendo la ripartizione in parti uguali in caso di dubbio (art. 121).

4. Nesso di causalità tra danno e difetto. La responsabilità presunta del produttore

Per attribuire al produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale che ricollega il primo al secondo, inteso come suo effetto e conseguenza (art. 120, comma 1, Cod. Cons.). Dal canto suo il produttore deve dimostrare fatti e circostanze idonei a escludere la sua responsabilità (comma 2, stessa norma), quindi provare di non aver mai messo in circolazione il prodotto, che il difetto non esisteva al momento dell'immissione sul mercato o che sia insorto dalla necessità di conformare la merce stessa ad una norma imperativa o a un provvedimento vincolante. Potrà altresì respingere gli addebiti, provando che, attraverso le conoscenze scientifiche e tecniche, possibili al tempo della commercializzazione del prodotto, non era stato possibile individuarne elementi di difettosità o che la relativa realizzazione non è avvenuta per la vendita o per qualsiasi altra distribuzione a titolo oneroso nell'ambito della propria attività professionale, che, infine nel caso le contestazioni riguardino una parte componente o la materia prima, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata (art. 118).

Per la giurisprudenza nazionale, secondo un orientamento prevalente e ormai consolidato, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva,10prescindendo dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non dalla prova del difetto del prodotto e di quella specifica del nesso eziologico, non tra prodotto e danno, ma tra difetto e danno. Alla stessa conclusione perviene la dottrina11, secondo cui il legislatore del Codice del Consumo, più che optare per una responsabilità oggettiva pura, ha riconosciuto una responsabilità oggettiva mista e limitata, ispirata ad un'ottica di bilanciamento tra tutela consumieristica ed equilibrio del mercato e delle imprese. L'acquirente viene facilitato, rispetto al passato, per l'onere della prova richiestogli, mentre al produttore è imposta la dimostrazione della propria diligenza nella fase di progettazione con interpretazioni che affermano una sua responsabilità relativamente oggettiva per le problematiche attinenti alle fasi di fabbricazione e informazione precontrattuale.

Ma come è possibile rappresentare nella relazione difetto-danno la prova della difettosità? La S.C. ha precisato che possono essere usate anche presunzioni semplici (purché siano gravi, precisi e concordanti, raggiungendo quindi una prova fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto),12 ma che tuttavia "non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall'utilizzatore di un prodotto sia inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest'ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto stesso."13 Il danno in sé non proverebbe quindi la difettosità, nemmeno la pericolosità del prodotto in condizioni normali d'impiego, ma solo una sua più indefinita pericolosità, di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, "se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dall'utenza e dalle leggi in materia."14 Per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento di danno infine il giudice dovrà valutare tutti gli elementi della fattispecie, "al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento."15

Non è escluso tuttavia che l'accertamento della relazione tra difetto e danno sia rimesso anche alle semplici valutazioni di probabilità. L'esemplificazione riguarda un caso di incendio domestico probatoriamente ricondotto ad un difetto della bombola di gas utilizzata dal danneggiato con conseguente attribuzione di responsabilità all'azienda produttrice. La presenza di una guarnizione di tipo composito che avrebbe potuto comportare un'accidentale fuoriuscita di gas ha favorito l'adozione della regola della preponderanza dell'evidenza con il conseguente collegamento del difetto del prodotto al danno. 16

4.1. Casi di esclusione della responsabilità del produttore per mancato raggiungimento delle prova da parte del danneggiato

Rimanendo sempre sul piano degli elementi di prova che il danneggiato deve fornire, è bene ribadire come alla presunzione di responsabilità del produttore non si possa pervenire attraverso un iter non condizionato dalle specifiche caratteristiche e concrete attitudini del prodotto. In materia di cosmetici ad esempio -in cui per l'alto livello di sicurezza prescritto potrebbe configurarsi anche una responsabilità oggettiva assoluta del produttore- il danno deve risultare arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale e secondo l'adozione delle istruzioni fornite; pertanto nel caso di danni provocati da un gel abbronzante alla salute del consumatore, il semplice utilizzo del preparato non è stata valutato condizione sufficiente per la sussistenza della responsabilità del produttore. 17

Allo stesso modo la Cassazione aveva negato il risarcimento alla casalinga, investita da serie lesioni al volto per la rottura di un flacone di candeggina del quale non era stato dimostrato il difetto di fabbricazione, plausibile piuttosto l'incidenza causale del fatto accidentale ascrivibile alla stessa vittima (l'uso anomalo del contenitore oppure una caduta a terra del flacone pieno e con il tappo avvitato).18 Si è già detto di come il danno di per sé non provi, pur in presenza di chiare prerogative di rischiosità, la difettosità del prodotto, se improvati rimangono eventuali difetti di fabbricazione o carenze di avvertenze/istruzioni per il suo normale impiego, nemmeno accertata positivamente quella condizione del bene che lo pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dai consumatori e previsto dalla normativa.

Infine anche con la sentenza n. 15851/201519 la S.C., occupandosi di farmaci asseritamente pericolosi, aveva ribadito aspetti finora ampiamente trattati (natura presunta e non oggettiva della responsabilità del produttore, onere probatorio del danneggiato, prova liberatoria del danneggiante): "è evidente" si ribadisce "che l"accertamento del danno non può essere sufficiente di per sé alla dimostrazione della difettosità di un prodotto" e nemmeno una sua più indefinita pericolosità risulta sufficiente a determinare la responsabilità del produttore in mancanza del concreto accertamento circa la violazione degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla legge."20

Altro aspetto collaterale ma comunque concorrente all'imputazione di responsabilità presunta per il produttore è indicato dalla sentenza n. 13225/2015 della Corte21 per la quale la derivazione di danni dall'uso normale del prodotto deve essere reale, non potendosi dolere il consumatore di eventuali difetti che siano rimasti latenti o privi di conseguenze materiali. Per il resto, l'orientamento è quello consolidato sulla prova del solo danno che in sé non presuppone implicitamente la difettosità del prodotto, quindi una qualche responsabilità a carico del produttore.

5. Il diritto al risarcimento

Il consumatore che lamenti un danno provocato da prodotto difettoso ha diritto al relativo risarcimento, essendo nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei suoi confronti la responsabilità del produttore (art. 124 Cod. Cons.). Nelle ipotesi di concorso colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo i principi stabiliti dall'art. 1227 c.c. e non è dovuto se il prodotto è stato utilizzato con la consapevolezza che fosse difettoso e del pericolo che ne derivava cui il consumatore si sia comunque volontariamente esposto (art. 122).

A proposito di colpa del danneggiato " gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all'impiego di materiali o all'adozione di cautele specifiche, tali da reggere ad un uso univocamente prospettato all'utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo e corrispondente a regole di comune prudenza, né particolarmente gravose, né implicanti apprezzabili limitazioni nel'impiego del bene. Così la S.C. ha escluso la responsabilità del fabbricante per danni subiti dall'attore a seguito dello scoppio dello pneumatico della ruota di un carrellino pieghevole, gonfiato adoperando un compressore ad una pressione superiore a quella massima, nonostante le istruzioni d'uso correttamente indicate. 22

Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile; in caso di aggravamento del danno la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria (art. 125 Cod. Cons.). Infine il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno, impedita la decadenza solo dalla domanda giudiziale nei confronti di uno dei responsabili, non avendo effetto riguardo agli altri (art. 126 Cod. Cons.).

5.1. Tipologie di danno

L'art. 123 Cod. Cons. distingue fondamentalmente due tipologie di danno cagionati dal prodotto difettoso:

- il danno di morte o lesioni personali e

- la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Come inizialmente accennato, le disposizioni finora indicate non escludono, né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi e non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30/07/1988 (art. 127 Cod. Cons.). Per quanto scontato, va peraltro precisato che l'assicurazione della responsabilità civile da prodotti difettosi, salvo diverso accordo delle parti, non ha per oggetto i rischi derivanti da inadempimento contrattuale o consistenti nelle perdite commerciali provocate da vizi della merce venduta.23

Codice dei contratti commentato

Sul tema dell'inadempimento contrattuale leggi:

Codice dei contratti commentato a cura di Alpa Guido, Mariconda Vincenzo, IPSOA, 2017

6. Danno da dispositivi medici difettosi

Una casistica particolare è quella che riguarda i pazienti danneggiati da un dispositivo medico difettoso, pur in considerazione, nella varietà dei casi, della possibile concorrente responsabilità della struttura sanitaria e del medico che ha applicato il congegno stesso.

Ricorrono pacificamente i principi finora stabiliti in ordine all'onere probatorio del danneggiato e alle esimenti che può invocare il produttore per scongiurare ogni addebito in un contesto che, forse più di ogni altro, vede gravemente incidere l'eventuale difettosità del prodotto addirittura sulla sopravvivenza del paziente o sul recupero di una sua ottimale condizione di vita. Per quanto riguarda le protesi, per raggiungere la prova della relativa difettosità, il danneggiato deve dimostrare i risultati anomali ottenuti rispetto alle normali aspettative e che quindi, rispetto all'art. 117 Cod. Cons., il dispositivo medico è insicuro, quindi difettoso.

E' necessario ribadire anche a tale proposito che il concetto di "difetto" non coincide con quello di "vizio", incarnando quest'ultimo un’imperfezione del bene che può non comportare insicurezza del prodotto, mentre il difetto di fabbricazione in sé è ben strettamente connesso ad un concetto di garanzia, "dovendo il prodotto assicurare livelli minimi di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione agli standard eventualmente imposti dalle norme in materia" con l'accertamento della relativa violazione necessario a ricostruire la difettosità del dispositivo. 24

Come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, la difettosità del dispositivo medico può essere dimostrata anche con la sola prova dell’insicurezza del prodotto, desumibile comunque in via presuntiva.25 Il produttore dovrà allora dimostrare che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione oppure che all’epoca, a causa di un determinato stato di conoscenze scientifiche e tecniche, non era riconoscibile come tale.

In merito fondamentale è la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 05/03/2015, n. 503 diretta alla tutela di danneggiati da pacemaker e defibrillatori automatici con gli effetti comprensibilmente estensibili a qualunque dispositivo medico.

La vicenda riguarda un produttore statunitense di congegni risolutivi per pazienti cardiopatici, commercializzati in Germania. Dai controlli di qualità emergono malfunzionamenti e l'azienda produttrice, ritirati dal mercato i dispositivi ancora in commercio, raccomanda subito alle varie cardiochirurgie interessate le procedure necessarie per la gestione dei pazienti, richiamando alcuni di essi per espiantare i pacemaker difettosi e impiantarne altri perfettamente funzionanti e gratuitamente forniti, rimanendo tuttavia escluse da possibili rimborsi le spese relative ai nuovi interventi chirurgici. Il giudice tedesco adito ricorre alla Corte di Giustizia per la definizione di questioni pregiudiziali relative alla citata direttiva 85/374/CEE.

La conseguente pronuncia stabilisce che i requisiti di sicurezza che da tali apparecchi è lecito attendersi devono essere particolarmente elevati: l’accertamento di un potenziale difetto, anche eccezionalmente rinvenuto in prodotti appartenenti alla medesima serie, impone di qualificare come difettosa tutta la produzione, senza verificare l'anomalia del singolo prodotto.

Il pregiudizio causato infine anche dall'operazione chirurgica di sostituzione del congegno difettoso costituisce un “danno causato da lesioni personali” di cui il produttore è responsabile, obbligato al risarcimento di tutte le attività necessarie per eliminare conseguenze nefaste e ripristinare il livello di sicurezza riconosciuto. Nelle sue motivazioni difatti la Corte conferma l'elemento della difettosità quando non sono garantite le legittime aspettative di sicurezza, insite nella destinazione del prodotto, nelle sue oggettive caratteristiche e proprietà, desumibili dalle specifiche esigenze del gruppo di utenti ai quali il dispositivo è destinato.26

Non è marginale peraltro, secondo questa applicazione orientata della direttiva, vincolante anche per i giudici italiani, il riconoscimento in via equitativa di una somma a titolo di risarcimento per il danno derivante dalla sofferenza e dal patema d'animo (naturalmente come lesione del diritto costituzionale all'integrità morale e al sereno svolgimento della propria esistenza), poiché la preoccupazione, tra la scoperta del difetto fino all'operazione di sostituzione, per un ulteriore intervento chirurgico con il rischio fino all'esito di possibili e repentini eventi irreparabilmente degenerativi, costituisce certamente un aspetto non irrilevante anche e soprattutto in considerazione della particolare vulnerabilità della tipologia di consumatore interessata.

BIBLIOGRAFIA

COMINOTTO-GALIA, "Prodotto difettoso, chi è il responsabile?", http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-12-05/prodotto-difettoso-chi-e-responsabile

DE SANTIS NOBILE S., Sostituzione di dispositivi medici «potenzialmente» difettosi e product liability: le indicazioni della Corte di Giustizia, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2015

GIRINELLI F., "Il nesso ‘difetto-danno’ nella responsabilità del produttore", Cassazione Civile, Sezione Terza, 26 giugno 2015, n. 13225, 03 maggio 2016, https://www.filodiritto.com

1 Preambolo alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE)

2 Cass. Civ. n. 19414 del 22/08/2013; Cass. Civ. n.  9254/2015

3 Cass. Civ. n. 1696/1980

4 L'art. 3, comma 1, lett. e), Cod. Cons. qualifica "prodotto", fatto salvo quanto stabilito -nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e)- nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

5 L'art. 3, comma 1, lett. d), Cod. Cons., stabilisce che "produttore" è, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'art. 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. L'art. 103, comma 1, lettera d), Cod. Cons. qualifica compiutamente come "produttore"il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

6 Cass. Civ. n. 3258/2016; Cass. Civ. n. 13458/2013

7 Cass. Civ. n. 3258/2016, richiamante Cass. Civ. n. 13458/2013

8 Cass. Civ. 1270/64, in Foro It. 1965, I, 2098 ),

9 COMINOTTO-GALIA, "Prodotto difettoso, chi è il responsabile?", http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-12-05/prodotto-difettoso-chi-e-responsabile

10 Cass. Civ. n. 3258/2016; Cass. Civ. n. 13458/2013

11 GIRINELLI F., "Il nesso ‘difetto-danno’ nella responsabilità del produttore", Cassazione Civile, Sezione Terza, 26 giugno 2015, n. 13225, 03 maggio 2016, https://www.filodiritto.com

12 Cass. Civ., n. 13458/2013

13 Cass. Civ. n. 25110/2017; Cass. Civ. n. 13458/2013

14 Cass. Civ., n. 13458/2013; Cass. Civ., n. 25116/2010; Cass. Civ., n. 6007/ 2007

15 Cass. Civ., n. 9037/1998

16 Cass. Civ., n. 13214/2012

17 Cass. Civ., n. 25116/2010

18 Cass. Civ., n. 3258/2016

19 che richiama Cass.Civ. n. 13458/2013 e Cass.Civ., n. 6007/2007

20 Cass.Civ., n. 25116/2010

21 Cass. Civ., n. 15851/2015

22 Cass. Civ., n. 16808/2015

23 Cass.Civ., n. 9254/2015

24 Cass. Civ., n. 20985/2007; Cass.Civ., n. 25116/2010

25 Cass. Civ., n. 20985/2007

26 DE SANTIS NOBILE S., Sostituzione di dispositivi medici «potenzialmente» difettosi e product liability: le indicazioni della Corte di Giustizia, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2015

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