IP, IT e Data protection

Data Breach

AltalexPedia, voce agg. al 06/04/2018

In caso di violazione dei dati personali (c.d. "Data breach"), il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 33 GDPR - Reg. UE n. 679/2016).


Data Breach

di Michele Iaselli


1. Nozione

2. La previsione del GDPR

3. La comunicazione all’interessato

Nozione

I dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e pubbliche amministrazioni possono essere soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità. Si tratta di situazioni che possono comportare pericoli significativi per la privacy degli interessati cui si riferiscono i dati.

Per questa ragione, anche sulla base della normativa europea, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato negli ultimi anni una serie di provvedimenti che introducono in determinati settori l'obbligo di comunicare eventuali violazioni di dati personali (data breach) all'Autorità stessa e, in alcuni casi, anche ai soggetti interessati. Il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilità di sanzioni amministrative.

Tra i provvedimenti di maggiore rilevanza si ricorda:

- Provvedimento del Garante n. 161 del 4 aprile 2013 con il quale viene prescritto l’obbligo di comunicazione al Garante (mediante un apposito modello di comunicazione) da parte dei fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet (e non, ad esempio, i siti internet che diffondono contenuti, i motori di ricerca, gli internet point, le reti aziendali).

Secondo il provvedimento In caso di violazione dei dati personali, società di tlc e Isp devono:

a. entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima valutazione dell'entità della violazione;
b. entro 3 giorni dalla scoperta, informare anche ciascun utente coinvolto, comunicando gli elementi previsti dal Regolamento 611/2013 e dal provvedimento del Garante n. 161 del 4 aprile 2013.

La comunicazione agli utenti non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza nonché sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati. Nei casi più gravi, il Garante può comunque imporre la comunicazione agli interessati.

Per consentire l'attività di accertamento del Garante, società telefoniche e provider devono tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite.

- Provvedimento n. 513 del 12 novembre 2014 dove viene previsto che entro 24 ore  dalla conoscenza del fatto, i titolari del trattamento (aziende, amministrazioni pubbliche, ecc.) comunicano al Garante (tramite il modello allegato al provvedimento) tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici installati o sui dati personali custoditi.

- Provvedimento n. 331 del 4 giugno 2015 dove viene sancito che entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a comunicare al Garante (tramite il modello allegato al provvedimento) tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati attraverso il dossier sanitario.

- Provvedimento del 2 luglio 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” con il quale il Garante prescrive, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono comunicare all’Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possono avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati e che tali comunicazioni dovevano essere redatte secondo uno schema specifico allegato al provvedimento e inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.

Formula

Data breach

Nomina dell'addetto per la comunicazione e l'invio del modulo di segnalazione di violazioni dati
La previsione del GDPR

L’art. 33 del GDPR dispone che in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata (Data breach).

Tale notifica deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all’autorità di controllo di verificare il rispetto dell’art. 33 del Regolamento.

La comunicazione all’interessato

L’art. 34, invece, prevede un’altra importante incombenza collegata alla precedente e cioè la comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

Difatti, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La predetta comunicazione descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all’art. 33 paragrafo 3, lettere b), c) e d).

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità Garante può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che non ve ne sia bisogno in quanto una delle condizioni richieste dalla normativa sia da ritenere soddisfatta.

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