Riforma Nordio: niente inammissibilità dell’appello se il difensore fiduciario non ha il mandato ad impugnare
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di un imputato avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti del predetto, rilevando, innanzitutto, la mancanza dello specifico mandato ad impugnare prescritto dall'
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art. 581, comma 1 quater, c.p.p. nel caso in cui, come in quello di specie, in primo grado si era proceduto in assenza dell'imputato, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la
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sentenza 28 febbraio 2025, n. 8375 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, dopo la riforma “Nordio” dell’agosto 2024, ora il mandato ad impugnare è richiesto solo nel caso in cui l'impugnazione è proposta dal difensore di ufficio e non più nell'ipotesi in cui è proposta dal difensore di fiducia – ha affermato il principio secondo cui non è corretto fare riferimento al testo dell'
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art. 581, comma 1-quater c.p.p. vigente alla data della pronuncia della sentenza appellata, dovendosi fare, invece, riferimento alla disposizione vigente al momento della presentazione dell'appello, successiva al 25 agosto 2024, che ha riservato alla posizione del solo imputato difeso d’ufficio l'onere dell'allegazione dello specifico mandato ad impugnare.