Libera professione compatibile sia per i medici che per gli psicologi militari
Con la
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sentenza 18 maggio 2023, n. 98 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’
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art. 3 Cost., dell’
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art. 210, comma 1, del
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D.Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’
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art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, poiché la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione – facoltà che si pone in deroga al principio generale dell’esclusività della professione militare – determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici e quella degli psicologi militari, che, sotto il profilo in esame, sono tra loro omogenee e, in quanto tali, suscettibili di valutazione comparativa.