Lavoro e previdenza sociale

Libera professione compatibile sia per i medici che per gli psicologi militari

Con la Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma sentenza 18 maggio 2023, n. 98 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 3 Cost., dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 210, comma 1, del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, poiché la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione – facoltà che si pone in deroga al principio generale dell’esclusività della professione militare – determina un’irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici e quella degli psicologi militari, che, sotto il profilo in esame, sono tra loro omogenee e, in quanto tali, suscettibili di valutazione comparativa.

Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
1 anno € 118,90 € 9,90 al mese
Abbonati a Il Quotidiano Giuridico
Primi 3 mesi € 19,90 Poi € 35,90 ogni 3 mesi
Sei già abbonato ? Accedi