Appalti, no alla dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente non costruttore
Nell’ambito di un appalto di fornitura, i «ricambi equivalenti» devono avere l’omologazione CE conformemente alla
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direttiva 2007/46/CE? La Corte di Giustizia
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sentenza 27 ottobre 2022 ha affermato che, nell’ambito di una gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, un'amministrazione aggiudicatrice non può accettare come prova dell’equivalenza agli originali di un determinato marchio richiesto dalle specifiche tecniche, la dichiarazione di un offerente che non sia costruttore. È questa la risposta data con la sentenza del 27 ottobre 2022 relativa alle
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cause riunite C‑68/21 (Iveco Orecchia SpA contro APAM Esercizio SpA (C‑68/21) e Brescia Trasporti SpA (C‑84/21) al Consiglio di Stato che aveva chiesto ai giudici europei se l’omologazione fosse necessaria per la fornitura dei ricambi equivalenti oppure se fosse sufficiente la presentazione, insieme all’offerta, di una dichiarazione di equivalenza all’originale omologato.