Aiuti bis: in edilizia libera l’installazione di vetrate panoramiche amovibili
La
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legge 21 settembre 2022, n. 142, ha convertito in legge il
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Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto “Decreto Aiuti bis”) ha ampliatole le ipotesi di edilizia libera di cui all'
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art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, ricomprendendovi anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette VEPA).
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 221 del 21 settembre 2022, la
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legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito, con modificazioni, il
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Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto “Decreto Aiuti bis”), ed è entrata in vigore il giorno successivo.
Il testo legislativo ha apportato una novità in materia edilizia ampliando le ipotesi di cosiddetta edilizia libera di cui all'
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art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, ovverosia le ipotesi di interventi edilizi la cui realizzazione non necessita di titoli abilitativi edilizi, quali il permesso di costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A., estendendolo alle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA.
In sostanza, a partire del 23 settembre 2022 tale tipologia di interventi, in quanto considerati privi di attitudine a modificare significativamente e percepibilmente l’assetto edilizio preesistente, saranno realizzabili senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione all’ente territoriale comunale.
In particolare, la legge di conversione qui in oggetto ha aggiunto al testo dell’originario decreto legge l’art. 33-quater, che ha semplificato, anzi bisognerebbe dire liberalizzato, gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili, mediante l’introduzione della lettera b-bis, all'
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art. 6, comma 1, del testo unico sull’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Le vetrate cosiddette VEPA sono in linea di massima realizzate con pannelli di vetro trasparenti, senza presenza di infissi, con pannelli scorrevoli o realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a libro o a fisarmonica, in maniera tale da poter essere ripiegate. Tali vetrate possono, peraltro, far realizzare un risparmio energetico nella stagione invernale.
Le caratteristiche che devono avere le vetrate trasparenti per rientrare tra le opere di edilizia libera
La norma in questione ha dettato degli specifici requisiti affinchè l’installazione di vetrate panoramiche possa rientrare nell’edilizia libera, a garanzia che le stesse non si configurino in termini di aggravio edilizio o non si risolvano in opere che per la loro rilevanza, tipologia o “stabilità” richiedano un titolo abilitativo edilizio, con il relativo regime giuridico ed economico.
In linea di massima si deve trattare di opere amovibili (che quindi non modifichino in modo potenzialmente permanente l’assetto edilizio) e trasparenti (che non comportino quindi un rilevante effetto visivo), volte a soddisfare funzioni temporanee e senza aumento di volumetria o di destinazione d’uso.
Più in particolare, la misura di “semplificazione” è riservata agli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche che:
A) siano amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette VEPA); B) siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di: (i) protezione dagli agenti atmosferici, (ii) miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, (iii) riduzione delle dispersioni termiche, (iv) parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio; C) non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile D) favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici; E) abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche. |
Solo in presenza di tutti questi requisiti l’intervento sarà qualificabile di edilizia libera.
Inutile indicare come la formulazione della norma potrà dare adito a dubbi interpretativi in relazione dell’esatta tipologia, e i relativi limiti, di tali interventi, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di amovibilità e destinazione allo svolgimento di funzioni temporanee, nonché di minimizzazione dell’effetto visivo.
In linea di massina, secondo la giurisprudenza, per le opere aventi incidenza “esterna all’immobile” il regime giuridico di edilizia libera, di cui all'
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art. 6 D.P.R. n. 380 del 2001, tenuto conto della declaratoria degli interventi ivi contenuta così come anche di quella esemplificata, a titolo non esaustivo, dal
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D.M. 2 marzo 2018 (cd. Glossario dell'attività edilizia libera), risulta applicabile in relazione a quelle opere che:
a) fungono da "arredo" delle aree pertinenziali degli edifici (opere esemplificate dal n. 43 al n. 51 del
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b) sono destinate a soddisfare "obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni" (per come chiarito nel cd. Glossario di cui al D.M. n. 20 del 1 8 che le esemplifica dal n. 53 al n. 58, tra cui i Gazebo, le cd, Tensostrutture, Pressostrutture e assimilabili). Inoltre deve comunque trattarsi di interventi che, per materiali costruttivi e dimensioni complessive, non alternino l'assetto urbanistico preesistente, aggravandone il carico (tra le tante
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Al riguardo ricordiamo, come altro titolo di esempio, che la giurisprudenza nell’individuare in generale il carattere precario delle opere, proprio al fine di sottrarle all’obbligo del titolo abilitativo edilizio, abbia precisato che la precarietà di un manufatto, al fine di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio non deve essere desunta dalla facile e rapida rimovibilità dell'opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente e non prolungata nel tempo.
In particolare, per individuare la natura precaria di un'opera edilizia, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili.
Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata.
La natura precaria di un manufatto deve quindi ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione (
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Tar Puglia Bari 14 maggio 2022, n. 660;
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Cons. stato sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5965;
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Cons. stato sez. II, 24 luglio 2020, n. 4726;
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Cons. stato sez. II, 18 marzo 2020, n. 1924).
È auspicabile che, in questa ipotesi, la puntuale e dettagliata indicazione da parte del legislatore dei requisiti necessari per rientrare nel novero delle vetrate VEPA (si tratta dell’intervento con la descrizione più estesa di tutti quelli ricompresi nel comma 1 dell’
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art. 6 del D.P.R. 380/2001) possa ridurre gli spazi di incertezza applicativa, anche se alcuni dei requisiti comportano di per sé un margine interpretativo da approfondire.
Riferimenti normativi:
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D.P.R. n. 380/2001