Responsabilità civile

Rc auto obbligatoria anche per auto stazionata su terreno privato

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 04/09/2018 n° C-80/17

La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, relativa alla circolazione di un autoveicolo, è obbligatoria qualora il mezzo sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare, a prescindere dal fatto che esso stazioni su un terreno privato, perché il proprietario non intende più guidarlo.

Inoltre, non è in contrasto con la normativa comunitaria, una legge nazionale che consenta al Fondo di garanzia di proporre un’azione, oltre che contro il responsabile del sinistro, anche verso la persona su cui gravava l’obbligo assicurativo per il veicolo che ha causato i danni, benché la suddetta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente da cui sono derivati i danni di cui sopra.

Così ha statuito la Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la sentenza 4 settembre 2018, causa C-80/17.

La fattispecie

In Portogallo, un’anziana signora, a causa della malattia, non potendo più guidare l’auto, ricoverava il mezzo nel proprio cortile privato e non ne faceva più uso. Per questa ragione, cessava altresì di assicurare il veicolo. Il figlio, a sua insaputa, prelevava l’auto e cagionava un incidente in cui perdeva la vita, insieme ai due passeggeri. Il Fondo di Garanzia portoghese (Fundo de Garantia Automóvel) provvedeva al risarcimento del danno a favore degli aventi causa dei passeggeri e agiva in regresso contro la proprietaria del mezzo - madre del conducente - e contro sua figlia. 

In primo grado, il giudice accoglieva la domanda del Fondo, giacché la circostanza che la proprietaria del veicolo non intendesse metterlo in circolazione e che il sinistro avesse avuto luogo senza una sua diretta responsabilità, non escludeva l’obbligo di concludere un contratto di assicurazione. La proprietaria dell’auto appellava la sentenza e, in secondo grado, otteneva ragione. Il giudice d’appello, infatti, riteneva insussistenti sia l’obbligo di sottoscrivere il contratto assicurativo sia la responsabilità della signora; pertanto, la sentenza di primo grado veniva annullata e il ricorso del Fondo era respinto. Si giungeva così all’ultimo grado di giudizio. La questione sottoposta ai giudici è la seguente:

“se l’obbligo per il proprietario di un veicolo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivi dal semplice fatto di essere titolare del diritto di proprietà su tale veicolo oppure se tale obbligo non sussista qualora il veicolo, per scelta del proprietario, sia immobilizzato fuori della pubblica via”.

Prima di passare alla disamina delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice portoghese, analizziamo brevemente la disciplina che viene in rilievo nel caso di specie.

Il quadro normativo di riferimento

Nella fattispecie in esame trovano applicazione, ratione temporis, due direttive abrogate nel 2009 e “sostituite” dalla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. In particolare, nel caso oggetto di scrutinio, si controverte:

1) sull’interpretazione dell’articolo 3[1] della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità[2] (la «prima direttiva»);

2) sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4[3], della direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli[4] (la «seconda direttiva»).

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio

Secondo la Corte Suprema portoghese, nella circostanza in cui il mezzo sia immobilizzato in uno spazio di proprietà privata, non sussiste alcun obbligo assicurativo in capo al titolare dello stesso. Un simile obbligo è ravvisabile solo allorché il veicolo sia in circolazione. Infatti, sarebbe sproporzionato ascrivere un obbligo al proprietario dell’auto che abbia deciso di ritirare dalla circolazione il proprio veicolo. Tuttavia, l’intervento del Fondo, previsto dalla seconda direttiva (art. 1, par. 4), avviene quando i danni siano provocati da un mezzo per il quale non sia stato assolto l’obbligo di assicurazione previsto dalla prima direttiva (art. 3). Pertanto, se si esclude l’obbligo assicurativo nel caso in cui il proprietario decida di non usare più il proprio mezzo, ne deriva che il Fondo non debba intervenire, non essendo stato violato l’obbligo di cui sopra.

La Corte portoghese, quindi, sospende il giudizio e sottopone alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali così articolate.

1) In merito all’art. 3 della prima direttiva:

a) se debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli comprenda anche le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo sia immobilizzato in una proprietà privata, fuori della via pubblica;

b) oppure, nel senso che, in tali circostanze, non ricada sul proprietario del veicolo l’obbligo di assicurarlo, indipendentemente dalla responsabilità che si assumerà il Fondo di garanzia nei confronti dei terzi lesi, in particolare in casi di furto d’uso del veicolo.

2) In relazione all’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva:

a) se debba essere interpretato nel senso che il Fondo abbia il diritto di surrogazione nei confronti del proprietario del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità di quest’ultimo per il sinistro;

 

b) oppure, nel senso che, in tali circostanze, la surrogazione del Fondo nei confronti del proprietario dipenda dalla sussistenza dei presupposti della responsabilità civile, in particolare dal fatto che, al momento del sinistro, il proprietario avesse il controllo effettivo del veicolo.

La decisione della Corte di Giustizia

1) In relazione alla prima questione, i giudici europei rilevano come l’art. 3 della prima direttiva preveda che «ogni Stato membro adotti tutte le misure necessarie […] affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione». In buona sostanza, essa prevede un obbligo generale di assicurazione dei veicoli[5]; pertanto, salvo le deroghe previste dalla direttiva, ciascuno Stato membro deve garantire che ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto assicurativo per garantire la responsabilità civile relativa al mezzo[6]. Un’interpretazione siffatta discende dalla circostanza che la direttiva (art. 1) parli genericamente di “veicolo”, intendendo con tale lessema qualsiasi mezzo, a prescindere dall’uso che se ne faccia, sia esso in movimento o parcheggiato[7]. In altre parole, è irrilevante la volontà del proprietario di usarlo o meno. Quindi l’obbligo di stipulare un’assicurazione non è determinato in funzione dell’effettivo utilizzo dell’auto come mezzo di trasporto. In tal senso, depone anche la presenza dell’“organismo di garanzia”, incaricato di risarcire i danni alle vittime. Il suo intervento, infatti, è previsto solo come extrema ratio e «non può essere considerato come attuazione di un sistema di garanzia dell’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli fuori di tali casi[8]». Il Fondo interviene unicamente nei casi in cui vi sia un obbligo di assicurazione; se, come nella fattispecie in esame, si esclude la presenza di siffatto obbligo, deve altresì escludersi l’intervento dell’organismo di cui sopra.

Lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria risiede nel tutelare le vittime di incidenti causati da veicoli; queste ultime sono risarcite:

a) o dall’assicurazione conclusa a tale fine;

b) o dall’organismo a ciò deputato, qualora non sia stato assolto l’obbligo assicurativo ovvero il veicolo non sia stato identificato.

Al lume di quanto sopra esposto, secondo la Corte di Giustizia, «un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo» […] della prima direttiva, e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione […] per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato». Quindi, la soluzione della Corte europea in relazione al primo quesito è la seguente:

«l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare».

2) In merito alla seconda questione, i giudici europei rilevano come l’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva consenta agli Stati membri la possibilità di attribuire un carattere sussidiario all’intervento dell’organismo; inoltre, viene loro concesso di disciplinare le azioni tra il Fondo ed i responsabili del sinistro, nonché i rapporti con gli altri assicuratori o istituti di previdenza sociale tenuti a indennizzare la vittima dell’incidente[9]. In particolare, la seconda direttiva non ha regolato partitamente le azioni esperibili dall’organismo di indennizzo né ha previsto le persone contro le quali le suddette azioni possono essere esercitate. Tali aspetti rientrano nel diritto interno; pertanto è possibile che una normativa nazionale preveda l’azione di regresso del Fondo, non solo avverso i responsabili del sinistro – come previsto dalla seconda direttiva – ma anche verso il proprietario del mezzo, a prescindere dalla sua responsabilità nell’accaduto. La soluzione della Corte in relazione al secondo quesito è la seguente:

non è in contrasto con la seconda direttiva, una normativa nazionale che consenta al Fondo di garanzia di proporre un’azione, oltre che contro il responsabile del sinistro, anche contro la persona che aveva l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo che ha causato i danni, benché la suddetta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente da cui sono derivati i danni.

Conclusioni

Riassumendo, in merito ai due quesiti sollevati dal giudice a quo, la Corte di Giustizia enuncia i seguenti principi:

1) l’articolo 3, paragrafo 1, della “prima direttiva” deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare;

2) l’articolo 1, paragrafo 4, della “seconda direttiva”, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che l’organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.

(Altalex, 13 settembre 2018. Nota di Marcella Ferrari)

_______________

[1] L’art. 3 della direttiva 72/166/CEE recita: «Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure»

[2] Direttiva modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14).

[3] L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE dispone che: «Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma del paragrafo 1.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare».

[4] Direttiva modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14)

[5] In tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 24.

[6] Così sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 28.

[7] Sentenze del 4 settembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 38, e del 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C‑514/16, EU:C:2017:908, punto 29

[8] In tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punti da 30 a 32.

[9] In tal senso, sentenza del 4 dicembre 2003, Evans, C 63/01, EU:C:2003:650, punto 32. 

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