Posti auto in condominio: nulla la delibera che incide sui diritti individuali
L’assemblea condominiale non ha titolo per disciplinare il godimento di un’area di proprietà esclusiva altrui, assegnando direttamente i posti macchina, insistenti su di essa, ai condomini che ne sono privi. Tale diritto non spetta alla compagine condominiale; sono i singoli condomini, in qualità di acquirenti, a dover far valere la nullità parziale del contratto di compravendita che abbia escluso il trasferimento del diritto di proprietà o di uso sui posti auto, in violazione della normativa in materia di parcheggi, che ha istituito un vincolo pertinenziale di natura pubblicistica tra tali aree ed il fabbricato.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 30 marzo 2018 n. 8014.
La fattispecie
Un condomino agisce in giudizio per far dichiarare la nullità della delibera assembleare con la quale si stabilisce che i posti auto presenti nel cortile condominiale siano assegnati ai condomini che non hanno acquistato un box. L’attore, in qualità di costruttore dell’edificio, si è riservato – oltre ad un appartamento ed un garage – la proprietà esclusiva del terreno sul quale sono situati i posti auto oggetto di contestazione. A suo avviso, pertanto, l’assemblea non ha titolo per deliberare su di un suo diritto esclusivo. In primo ed in secondo grado, la domanda attorea viene rigettata. Secondo i giudici di merito, infatti, il contratto di compravendita con cui il venditore si riservi la proprietà esclusiva di aree parcheggio è affetto da nullità parziale ai sensi dell’art. 41 sexies legge 1150/1942, con automatica sostituzione della clausola nulla ed integrazione del contratto. Si giunge così in Cassazione.
Normativa in materia di parcheggi: ante e post 2005
L’art. 41 sexies legge 1150/1942 (legge urbanistica), introdotto dalla “legge Ponte” del 1967[1], è una norma imperativa ed inderogabile, dettata in materia di parcheggi. Si tratta di una disposizione più volte modificata dal legislatore.
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Il primo comma, come emendato dalla “legge Tognoli”, statuisce che, nelle nuove costruzioni, debbano essere riservati appositi spazi per i parcheggi[2];
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mentre, il secondo comma, aggiunto nel 2005, dispone che gli spazi di cui sopra non siano gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e siano trasferibili autonomamente da esse.[3]
Tale ultimo disposto (art. 41 sexies c. 2) non trova applicazione nel caso di specie, giacché ha ad oggetto costruzioni non ancora realizzate al momento della sua entrata in vigore (avvenuta nel 2005, quindi posteriormente ai fatti di causa). La giurisprudenza costante, infatti, ritiene che il secondo comma dell’art. 41 sexies operi solo per il futuro, ossia per le costruzioni non ancora realizzate[4]. Pertanto, il vincolo pertinenziale, previsto dal primo comma dell’art. 41 sexies, sussiste per le edificazioni realizzate o cedute anteriormente al 16 dicembre 2005. Per contro, per gli edifici realizzati successivamente vale il principio della libera cedibilità, anche separatamente dall’unità abitativa, di box e posti auto. In buona sostanza, i parcheggi realizzati anteriormente al 16 dicembre 2005, come quelli oggetto di causa, sono gravati da un vincolo di destinazione a parcheggio; i suddetti spazi, pertanto sono asserviti obbligatoriamente all’edificio di cui fanno parte.
Nullità parziale dell’atto di compravendita e diritto d’uso sugli spazi per parcheggio
Legittimazione ad agire dei singoli proprietari e non del condominio
I giudici di legittimità proseguono il proprio percorso argomentativo precisando che il diritto di far dichiarare la nullità parziale dei contratti di compravendita delle singole unità immobiliari dell’edificio spetti non già al condominio, ma separatamente ai singoli compratori delle varie porzioni dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto. La giurisprudenza della Suprema Corte[7] è costante nel ritenere che la legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di apposite aree in edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art. 41sexies c. 1 legge 1150/1942 spetti non già all’amministratore del condominio (sul tema leggi Amministratore di condominio - Attribuzioni, doveri e responsabilità, Scarpa Antonio, IPSOA , 2018), ma ai singoli compratori delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei predetti compratori.
Nullità della delibera assembleare su diritti individuali
Al lume di quanto esposto, emerge come i giudici di merito abbiano errato nel ritenere che l’assemblea condominiale, con l’impugnata delibera, «avesse titolo a disciplinare il godimento di un’area non condominiale, assegnando direttamente i posti macchina insistenti sulla detta area esterna di proprietà dell’originario costruttore ai condomini che non avevano acquistato un box nel caseggiato dove si trova il loro alloggio». Al contrario, spettava agli acquirenti degli immobili agire. Essi, infatti, essendo stati illegittimamente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a parcheggio, avrebbero dovuto far accertare giudizialmente la nullità dei negozi da loro stipulati, nella parte in cui era stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente integrazione ope legis. Infatti, «l’assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà esclusiva di uno dei condomini, dovendosi tali delibere qualificare nulle»[8].
Conclusioni
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal condomino-costruttore – che si è riservato la proprietà dell’area con i posti auto – poiché è nulla la delibera nella parte in cui dispone che “i posti macchina disegnati sul cortile si intendono assegnati ai condomini che non hanno acquistato un box nel caseggiato dove esiste il loro alloggio”. I giudici chiariscono che spettava ai singoli proprietari convenire in giudizio il loro dante causa per far dichiarare la nullità parziale degli atti di compravendita, ottenere il riconoscimento di un diritto reale d’uso sull’area e corrispondere al proprietario dell’area il relativo compenso, in quanto non compreso negli atti di acquisto.

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Amministratore di condominio Attribuzioni, doveri e responsabilità(Altalex, 12 aprile 2018. Nota di Marcella Ferrari)
______________[1] Articolo introdotto dall’art.18 della legge n. 765 del 1967, la cosiddetta “Legge Ponte”, così chiamata perché fece da “ponte” tra la legge urbanistica fondamentale (Legge 1150/1942) e la “legge Bucalossi” (legge 10/1977).
[2] La norma prosegue indicando l’entità dello spazio, ossia in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Il primo comma è stato così modificato dall'articolo 2 della legge n. 122 del 1989, nota come “legge Tognoli”.
[8] Da ultimo, Cass., Sez. II, 31 agosto 2017, n. 20612.