Tributario

Rottamazione cartelle bis: le novità del Decreto fiscale

Tre sono gli aspetti innovativi in tema di rottamazione delle cartelle di pagamento racchiusi nell’art. 1 del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (D.L. 148/2017) relativo alla estensione della definizione agevolata dei carichi. 

Novità, che vanno ad inserirsi sulla normativa specificatamente dettata per tale ambito non molto tempo fa dall’art. 6 de dl 193/2016 (poi convertito con modificazioni nella legge 225/2017) con cui è stata concessa la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, estinguendo il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 co. 1 dpr n. 602/1973 laddove in caso di sanzioni valevano modalità di definizione peculiari. Vanno pagati, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive.

Ed allora, innanzitutto, i contribuenti che non hanno adempiuto il pagamento nei termini fissati per il pagamento delle rate della precedente rottamazione in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 (art. 6, co. 3, lett. a) del d.l. 193/2016 convertito con modificazioni dalla legge 225/2016), hanno ancora tempo fino al 30 novembre 2017.

A seguire, come altra novità, quella relativa ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. Ed allora, il contribuente escluso, a questo punto, per rientrarvi nuovamente deve presentare una istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017 soltanto per via telematica servendosi del modello di adesione predisposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 ottobre 2017, e indicando le modalità che si vogliono adottare per il pagamento del debito pregresso. Altresì, è tenuto necessariamente a pagare in una unica soluzione entro il 31 maggio 2018, le rate scadute e non pagate. Ed ancora, nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, dovrà pagare le somme dovute a seguito della rottamazione, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).

D’altro canto, l’agente della riscossione, comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

  • entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate;
  • entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Va detto, che il mancato o irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.


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Infine, l’ultima novità (di cui all’art. 1 dl n. 148/2017, comma 4) riguarda nel dettaglio i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 che, pertanto, possono essere estinti mediante definizione agevolata. Anche per questa nuova rottamazione, è necessario controllare il momento in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore ed è per questo che è necessario che il contribuente chieda all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili. La dichiarazione di adesione andrà presentata entro il 15 maggio 2018 con il modello online predisposto entro il prossimo 31 ottobre. Da ultimo, sarà al 30 giugno 2018 la stessa Agenzia delle Entrate a presentare il conto della nuova rottamazione da saldare in una o 5 rate, la prima delle quali in scadenza il 31 luglio. L’ultima rata invece scadrà il 28 febbraio 2009.

Ciò detto, va prestata attenzione al fatto che queste novità normative sebbene vengano annunciate come una sorta di “rottamazione bis”, in realtà non consentono a coloro che, avevano deciso di non utilizzare la norma agevolativa della vecchia edizione pur rispettando le rate, di usufruire di questa nuova rottamazione a differenza, di quanti invece pur non avendo rispettato le vecchie rateazioni in realtà hanno la possibilità di essere riammessi. Ciò significa, che andrebbe quantomeno modificato il quarto comma dell’articolo 1 in oggetto facendo riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione “fino al 30 settembre 2017” e non dal “1 gennaio”!

Per approfondimenti leggi anche:

(Altalex, 18 ottobre 2017. Articolo di Iolanda Pansardi e Maurizio Villani)

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