Responsabilità civile

Danno per la perdita del nonno va riconosciuto anche se non convivente

Cassazione civile, sez. III, sentenza 20/10/2016 n° 21230

E' risarcibile il nipote per la perdita del nonno non convivente: è quanto stabilito dalla Cassazione Civile, Sezione III, con la sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230.

La convivenza è misura del risarcimento, non un limite.

Il fatto

Tre nipoti ricorrevano in Cassazione per richiedere il risarcimento del danno da perdita della nonna, non convivente, a seguito di incidente stradale, negato nei precedenti gradi di giudizio.

La motivazione

Revirment brusco della Cassazione. La convivenza è misura, ma non limite al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Viene superato il principio emesso da risalente Cass. 4253/2012, che riteneva la convivenza un presupposto essenziale per il riconoscimento del danno. Infatti, quel rapporto veniva dettato dall'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione  ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari; tuttavia, è possibile provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e  caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.  

Le Sezioni Unite (8827/2003, 8828/2003, 26972/2008) avevano già sottolineato che la morte di un congiunto ledeva i diritti inviolabili della  persona, e come tali, non ascrivibili alla cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge,  genitori e figli. Le disposizioni civilistiche  (art. 75, 76 e 317 bis c.c.)  riconoscono tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela, di diritti, doveri e facoltà, rapporti  significativi tra nonni e nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di  ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito.

Non solo la convivenza assurge a rilevanza giuridica, atteso  che in tal modo si escluderebbe a priori il diritto del nipote non convivente al  risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto  parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto  casuale, ben potendo, invece, ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma  determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non  convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non  necessitate da bisogni assistenziali e di cura. 

Peraltro, la stessa Corte aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, slegato dalla convivenza, in  favore del coniuge ancorché separato legalmente, purché si accerti che  l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze  morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona  cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la  separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente  intenso (Cass. 17/01/2013, n. 1025), e ha pure precisato che lo status  di separato non è in astratto  incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass.  12/11/2013, n. 25415). 

La convivenza, dunque, è la misura, è un parametro, per dimostrare  l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i  parenti e a determinare anche il quantum debeatur, ma non certamente un limite.

Sul tema si segnala:

(Altalex, 23 novembre 2016. Nota di Carmine Lattarulo)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21230

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