Responsabilità civile

Assicurazioni: l’obbligo di denuncia riguarda il sinistro, non le sue modalità

Tribunale, Rovigo, sez. Adria, sentenza 11/04/2013

Assicurazioni: l’obbligo di denuncia riguarda il sinistro, non le sue modalitàL’assicurato è tenuto a denunciare soltanto l’incidente e non anche le sue modalità o le altre descrizioni utili alla ricostruzione del sinistro e in caso di tardiva segnalazione vi è una possibile riduzione dell’indennità.

È questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Rovigo nella sentenza 11 aprile 2013.

Nel caso di specie, una signora conveniva in giudizio il titolare di un supermercato per essere caduta a terra a causa di una stecca di legno che sporgeva da un bancale monouso. Da ciò la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 2051 c.c. subiti a causa di una simile caduta.

Il convenuto si costituisce e, ammettendo l’imputabilità del sinistro, chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di esserne garantito.

La “Uniqa Protezione s.p.a.” si costituisce tardivamente e, rilevando un errore nella denominazione del soggetto evocato in giudizio quale “Uniqa Assicurazioni s.p.a.”, in luogo di “Uniqa Protezione s.p.a.”; eccepisce l’inoperatività della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., per non aver il convenuto denunciato le modalità del sinistro.

La domanda dell’attrice viene accolta dal giudice di primo grado che condanna il titolare del supermercato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte attorea.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’errore di denominazione, il giudice di prime cure osserva come il soggetto sia stato individuato correttamente, senza alcuna incertezza, essendosi proceduto alla notificazione nella sede legale della “Uniqa Protezione s.p.a.”.

In secondo luogo, in ordine alla contestazione riguardante la mancata segnalazione delle modalità dell’incidente, il Tribunale di Rovigo rileva come l’eccezione sia stata tardivamente proposta. “ (…) il fatto estintivo del diritto sorto in forza del contratto (nel caso di specie, la perdita del diritto all’indennità) - afferma il giudice di primo grado - non rappresenta un presupposto dell’azione , ma è riconducibile nell’alveo delle eccezioni in senso stretto che la terza chiamata avrebbe dovuto sollevare in comparsa di costituzione e risposta, depositata almeno venti giorni prima dell’udienza”.

In ogni caso, i giudici di primo grado osservano come la disposizione contenuta nell’art. 1915 c.c. richieda la sola denuncia del sinistro e non anche le sue modalità. “ (…) conformemente a quanto asserito dalla dottrina che si è occupata del problema, trattandosi di norma delimitativa dell’operatività del contratto e, quindi, eccezionale, - afferma espressamente il Tribunale - deve operarsi una lettura restrittiva: l’assenza di espresso obbligo per l’assicurato di indicare nella denuncia del sinistro le modalità o ulteriori descrizioni utili alla ricostruzione del fatto, significa che non esiste un obbligo normativo”.

L’altra importante precisazione effettuata dai giudici di prime cure riguarda le conseguenze della denuncia tardiva dell’incidente, chiarendosi come in tal caso l’indennità non venga meno ma possa essere ridotta.

Per altro, deve sottolinearsi come la parte assicurata non decada dalla garanzia nel caso di tardiva segnalazione; la sanzione è, infatti, legata - ai sensi dell’art. 1915 c.c. - alla sola fattispecie omissiva dolosa, mentre nell’ipotesi colposa vi è solo una possibile riduzione dell’indennità”.

(Altalex, 29 maggio 2013. Nota di Elisa Cinini)

Tribunale di Rovigo

Sezione distaccata di Adria

Sentenza 11 aprile 2013

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