Presupposti e caratteristiche degli organismi di diritto pubblico
I Giudici di Piazza Cavour tornano ad analizzare i presupposti e le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico, celeberrima figura di matrice comunitaria.
In particolare, la pronuncia della Suprema Corte si sofferma sui caratteri che deve possedere una società di diritto privato per essere considerata come un organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina comunitaria prevista per le procedure ad evidenza pubblica.
Le SS.UU., preliminarmente, ricordano che in base alla disciplina comunitaria ed a quella italiana di recepimento (art. 2 della L. n. 109 del 1994 ed art. 2 del D.Lgs. n. 157 del 1995, così come modificato dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 65 del 2000), deve intendersi per organismo di diritto pubblico qualunque ente:
- dotato di personalità giuridica;
- sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi;
- istituito per la soddisfazione di finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Invero, la definizione è stata, per così dire, ripositivizzata dall’art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i il quale recita:
“L’<<organismo di diritto pubblico>> è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”
Tornando al caso di specie, i giudici specificano che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico, pur rivestendo una forma di diritto privato e pur essendo costituito in forma di società (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 15 maggio 2003, in causa C-214/2000), in quanto ciò che rileva non è la veste giuridica (formale) bensì l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere.
Sicché, ha natura di organismo di diritto pubblico e, come tale, è tenuto ad applicare le regole previste per le procedure ad evidenza pubblica, la s.p.a. Viareggio Porto, società per azioni interamente controllata dal Comune di Viareggio.
Hanno, infatti, osservato le SS.UU. che, essendo la S.p.a. Viareggio Porto una società per azioni interamente controllata dal Comune di Viareggio, sussistono i primi due requisiti della personalità giuridica e della dominanza pubblica; per quanto riguarda il terzo requisito - ente istituito per la soddisfazione di finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale - , è stato rilevato che la Viareggio Porto assicura l'espletamento di alcuni pubblici servizi, gestendo "una serie di attività anche di rilevante interesse per il Comune di Viareggio e che in parte possono essere ricondotte ad un servizio pubblico locale, che in altra parte sussistono invece in attività d'impresa che non assumono nessuna considerazione specifica in tal senso e che in altra parte ancora sono svolte nell'esclusivo interesse del Comune e qualificherebbero la Viareggio Porto quale "organismo strumentale" del primo, secondo una nozione elaborata dal diritto comunitario".
Pertanto, non è necessario che l'impresa tenda a soddisfare determinati bisogni (pubblici) in via esclusiva, ben potendo coesistere sia l'aspetto pubblicistico sia quello privatistico.
In considerazione di ciò, il giudice della Nomofilachia ha ritenuto sussistente nel caso de quo anche il terzo requisito della costituzione della società per il soddisfacimento d'interessi pubblici.
La Corte, inoltre, afferma che le amministrazioni aggiudicatrici , tra le quali rientrano gli organismi di diritto pubblico, sono tenute a seguire le regole comunitarie o quelle dei procedimenti ad evidenza pubblica anche per quegli affidamenti che non siano strumentali alla gestione di un pubblico interesse; “trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va di conseguenza affermato che la Viareggio Porto era tenuta e non semplicemente facultata ad aggiudicare l'incarico di progettazione secondo le regole comunitarie e quelle nazionali di recepimento”
Per quanto riguarda la cognitio causae, la Suprema Corte ricorda che in base all’art. 6 della L. n. 205 del 2000, riprodotto nell’art. 244 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del GA tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
In conclusione, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in riferimento alla causa promossa da una A.T.I. nei confronti della S.p.a. Viareggio Porto, avente natura di organismo di diritto pubblico, per una gara indetta per la redazione del progetto definitivo delle opere per l'ammodernamento e l'ampliamento del porto.
(Altalex, 13 novembre 2008. Nota di Francesco Logiudice)