Danno non patrimoniale, risarcimento, integralità, necessità, conseguenze

Tribunale, Milano, sez. V civile, sentenza 19/02/2009 n° 2334

Danno non patrimoniale – risarcimento – integralità – necessità - conseguenze [art. 2059 c.c.; art. 139, Cod. Assicurazioni]

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. (1-15)

(1) Nello stesso senso della sentenza, si vedano anche le video riflessioni di VIOLA.
(2) In materia di danno esistenziale che confluisce nel danno morale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16.02.2009 n° 3677.
(3) In materia di protesto illegittimo e lesione dell’immagine, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 11.02.2009.
(4) In materia di danni da fumo e danno esistenziale, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15.01.2009 n° 794.
(5) In materia di necessità dell’intergale risarcimento del danno alla persona, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 469.
(6) In materia di uranio impoverito e danno non patrimoniale, si veda Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 17.12.2008.
(7) In materia di quantificazione del danno morale (dopo le Sezioni Unite) si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 12.12.2008 n° 29191.
(8) Tra le sentenze più recenti, immediatamente successive alle SS.UU. 2008, si veda Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, 368/2008, con nota di MAGGIULLI.
(9) In tema di danno non patrimoniale, si veda Cassazione Civile, SS.UU., 11.11.2008, n. 26972 (si vedano anche le video riflessioni di VIOLA, in materia di integralità del risarcimento del danno alla persona, e le video riflessioni di CESARI, nell’ambito del convegno Il Risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali tenutosi in Roma il 24 novembre 2008 presso il Palazzo Marini della Camera dei Deputati.
(10) Per la lettura dell’ordinanza di rimessione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008, n. 4712 (vedi video-riflessioni di VIOLA e video-riflessioni di CESARI).
(11) Si veda anche Cassazione civile SS.UU. 21934/2008 in materia di spot illegittimo.
(12) In favore del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2379/2008.
(13) In materia di danno parentale e prova, si veda Cassazione civile 20987/2007.
(14) In dottrina, si veda anche PLENTEDA, il Danno esistenziale bagattellare e transeunte e VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale, nonché VIOLA, Il mancato guadagno non patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le SS.UU. e BUFFONE, Il danno non patrimoniale a 3 mesi dalle S.U.: cosa è cambiato?.
(15) Sul tema del danno tanatologico, si veda il focus di D’APOLLO, Danno tanatologico: la giurisprudenza recente, nonché VIOLA-TESTINI-MARSEGLIA, Il danno tanatologico.

Altresì, per approfondimenti in dottrina, si vedano:
- FANTETTI, Diritto di autodeterminazione e danno esistenziale alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Cassazione, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 1, UTET;
- VIOLA, Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali, in Responsabilità civile (La), 2009, n. 2, UTET;
- VILLANI, Perdita dell'animale d'affezione: danno esistenziale?, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 8-9, UTET;
- CARONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e Responsabilità, IPSOA, 2008, 2;
- CESARI, Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali
- VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris, 2/2006, pag. 131;
- DE GIORGI, Lesione del diritto all'ordine e risarcimento del danno esistenziale, Studium Iuris, 2008, n. 2, CEDAM, p. 224;
- ZAULI, L'impotenza è danno esistenziale: va risarcito chi, a causa di un incidente, ha perduto il suo vigore sessuale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 1, UTET, p. 25;
- CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 1, IPSOA, p. 210;
- CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabile. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Vita notarile, 2007, n. 1, EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA, parte II, p. 315;
- LIBERATI, Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa, 2007, GIUFFRÈ;
- CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, 2007, CEDAM.

(Fonte: Altalex Massimario 10/2009. Si ringrazia per la segnalazione il dott. Damiano Spera)

Tribunale di Milano

Sezione V Civile

Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE V CIVILE

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 72153/04, promossa da

T. G.

AZIENDA AGRICOLA di T. G.

G. L.

Con gli avv. Anna Magni e Francesco Scrosati

- attori -

contro

M. R.

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.P.A.

Con l’avv. Pietro Magno

- convenuti -

All’udienza di precisazione delle conclusioni in data 19.02.2009, le parti concludevano come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato, T. G., l’Azienda Agricola di T. G., G. L. convenivano in giudizio M. R., la BMW Financial Services Italia s.p.a., la Zurich International Italia s.p.a. per sentirli condannare, al risarcimento del danno subito per effetto dell’incidente stradale verificatosi il 19.9.2003.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti M. R. e la Zurich International Italia s.p.a., i quali concludevano per la liquidazione del danno alla persona di Tassi G. e il rigetto delle altre domande.

Si costituiva altresì la BMW Financial Services Italia s.p.a., la quale concludeva per la carenza della propria legittimazione passiva.

Dopo alcune udienze di trattazione, nell’udienza del 15.12.2005, le parti precisavano le conclusioni come da verbale. Il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

Nella stessa udienza, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con sentenza non definitiva emessa in data 15.12.2005 il Tribunale dichiarava l’estinzione parziale del giudizio, per rinuncia agli atti del giudizio, tra gli attori e la BMW Financial Services Italia s.p.a e compensava integralmente tra queste parti le spese processuali.

Con separata ordinanza, in pari data, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per ulteriore trattazione.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

Il G.I. disponeva consulenza tecnica d’ufficio sulle lesioni patite dall’attrice.

Quindi nell’udienza del 19.02.2009, le parti precisavano le conclusioni come da verbale. Il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

Nella stessa udienza, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che debba dichiararsi l’esclusiva responsabilità di R. M. nella produzione dell’incidente stradale verificatosi il 19.09.2003.

Infatti, dagli atti e documenti di causa, dall’espletata istruttoria e dalla CTU, risulta provato:

  • che in data 19.09.2003 la signora G. T. alla guida dell’autovettura tg. ** *** ** di proprietà del signor L. G., mentre transitava sulla SS 457 del Piemonte, all’altezza del km 147, veniva urtata dal veicolo BMW 530 tg. ** *** **, condotto da M. R. ed assicurato con la compagnia Zurich International Italia S.p.A.;

  • che è incontroversa tra le parti la responsabilità esclusiva del M. R. nella causazione del sinistro stradale;

  • che, in ordine al quantum, il C.T.U. ha accertato che la signora G. T., per effetto dell’incidente: ha subito un danno biologico pari al 4 % della propria integrità psicofisica, per distorsione del rachide cervicale, senza riduzione di capacità lavorativa specifica; che l’inabilità temporanea è stata parziale per 30 giorni al 75%, per altri 30 giorni al 50% e per altri 30 al 25%;

  • che nella fattispecie concreta trova applicazione l’art. 139 Codice delle Assicurazioni e tenendo conto degli importi dallo stesso previsti, l’attrice ha correttamente quantificato il risarcimento del danno biologico temporaneo in complessivi € 1.892,70 e il danno biologico permanente in € 3.242,83;

  • che l’attrice ha altresì chiesto a titolo di danno morale la somma pari a 1/3 del danno biologico complessivo e cioè l’importo di € 1.711,67;

  • che, in proposito, va premesso che, recentemente, la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l’altro ritenuto che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza;

  • che, tuttavia, questo principio di diritto deve essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni e come innanzi applicati;

  • che, a tal fine, il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati dall’art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima;

  • che quindi il giudice deve procedere con le seguenti modalità:

- il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute;

- nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari;

- conseguentemente, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima;


  • che, alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno morale l’ulteriore somma di 1.500,00;

  • che il C.T.U. ha valutato congrue le spese di cure sostenute dall’attrice, pari a € 522,32; rivalutata detta somma ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T costo vita, la stessa è pari ad (arrotondati) € 580,00;

  • che dalle risultanze testimoniali è emerso che il signor L. G. abbia provveduto a sostituire l’attrice nello svolgimento dell’attività di mungitura e governo delle stalle durante il periodo di inabilità temporanea, nonostante lo stesso fosse impiegato presso la dogana aeroportuale di Malpensa;

  • che i testi escussi nulla conoscevano in merito all’effettiva corresponsione di compensi in favore del signor G. da parte dell’ Azienda agricola T. G., per la suddetta attività prestata;

  • che l’Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria ha stimato congruo liquidare al signor G., ai sensi del CCNL operai agricoli della provincia di Alessandria, la somma di € 5.719,65 (doc. 21 – fascicolo attoreo);

  • che in data 18.10.2004 il signor G. provvedeva a richiedere alla Azienda Agricola T. G., l’importo di € 4.950,00, per l’attività prestata presso l’azienda (doc. 20 – fascicolo attoreo);

  • che pertanto, tuttora, l’azienda agricola gestita dall’attrice è debitrice nei confronti di L. G. della somma di € 4.950,00; rivalutata detta somma ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T costo vita, la stessa è pari ad (arrotondati) € 5.495,00;

  • che dai documenti 27 a e 27 b di parte attrice emerge che il signor G. riceveva l’assegno emesso dalla Zurich s.a. di € 3.989,60, per liquidazione del danno al veicolo, solo in data 18.04.2005;

  • che merita accoglimento la domanda proposta dal L. G. relativa al danno da svalutazione monetaria nel periodo intercorso tra il 19.09.03 (data del sinistro) al 18.04.05 (data di ricezione assegno) danno che viene quantificato in € 120,00;

In conclusione, il danno subito dalla signora G. T., sia in proprio che quale titolare dell’Azienda Agricola di T. G., va dunque liquidato in complessive € 12.710,53, somma rivalutata ad oggi.

Il danno subito dal signor L. G. va liquidato in € 120,00 somma già rivalutata ad oggi.

Sui predetti importi devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell’evento dannoso sino al momento della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un T. annuo medio ponderato sul danno rivalutato.

Tale T. di interesse è ottenuto ponderando l’interesse legale sulla somma sopra liquidata secondo valori attuali che – devalutata alla data del fatto in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita – si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.

Da oggi, giorno della liquidazione, sino alla data dell’effettivo pagamento, decorrono, invece, gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, i convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A. devono essere condannati al pagamento, in favore di G. T., della somma (rivalutata) di € 12.710,53, oltre:

  • interessi compensativi, al T. annuo medio ponderato del 3%, sulla somma di € 12.710,53, dall’epoca dell’incidente ad oggi;

  • interessi al T. legale, sempre sulla somma di € 12.710,53 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Pertanto, i convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A. devono essere condannati (come richiesto) al pagamento, in favore di L. G., della somma (rivalutata) di € 120,00, oltre:

  • interessi compensativi, al T. annuo medio ponderato del 3%, sulla somma di € 120,00, dall’epoca dell’incidente al 18.04.05.

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico dei convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A..

Ritiene il Tribunale che alla luce di quanto esposto devono essere rigettate le altre domande e istanze proposte dagli attori. In particolare, come affermato dalla citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 allorché il giudice abbia liquidato il danno biologico e il danno conseguente alle sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima, non vi è spazio per l’ulteriore liquidazione quale autonoma voce di altri pregiudizi esistenziali.

Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A a rifondere agli attori le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • dichiara l’esclusiva responsabilità del convenuto R. M., nella produzione dell’incidente stradale verificatosi il 19.09.2003;

  • condanna i convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A. al pagamento, in favore di G. T., in proprio e in qualità di titolare dell’Azienda Agricola T. G., della somma di € 12.710,53, oltre interessi come specificati in motivazione;

  • condanna i convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A. al pagamento, in favore di L. G., della somma di € 120,00, oltre interessi come specificati in motivazione;

  • rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;

  • pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico dei convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A.;

  • condanna i convenuti, in solido, R. M. e Zurich International Italia S.p.A a rifondere agli attori in solido le spese processuali, che liquida in € 221,46 per spese esenti , € 526,60 per spese imponibili, € 2.395,00 per diritti, € 2.820,00 per onorario di avvocato, € 651,88 per spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.;

  • dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

  • la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Milano, 19.02.2009

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico

dr. Damiano SPERA

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