Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Sentenza 30 agosto 2007
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile
In nome del popolo italiano
Tribunale di Trapani, composto come segue:
Dr. Mario D'Angelo Dr. Michele presidente - De Maria Dr. Michele Calvisi giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1218 del Ruoto Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: impugnazione di delibera di assemblea di società, promossa
DA
*** nata a Trapani il *** ivi residente, via *** codice fiscale ***, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Matteini ed elettivamente domiciliata domiciliata in Trapani, viale Regione Siciliana n. 35, presso e nello studio dell'Aw. Antonella Cangemi, come da procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante prò tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Aw.ti Francesco Carbonettì, Roberto Della Vecchia e Corrado Azzaro e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Trapani, via Garibaldi n. 110, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano come segue:
Il procuratore dell'attrice conclude:
"Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità dei contratti denominati "4 You" conclusi nelle date del 29 marzo 2001 e 19 giugno 2001 e stipulati dalla signora *** ...omissis... Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 32.209,88 versata dall'attrice, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto ai soddisfo;
in linea subordinata dichiarare l'inefficacia della clausola penale n. 8 sezione 2 dei contratti denominati "4 You" stipulati nelle date 29 marzo 2001 e 19 giugno 2001 dalla signora *** ...omissis... Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 32.209,88 versata dall'attrice, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo;
in linea subordinata accertare e dichiarare che l'operazione di sottoscrizione dei piani finanziari denominati "4 You", posta in essere dalla data del 29 marzo 2001 e 19 giugno 2001 riveste i caratteri di "operazione non adeguata" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 reg. Consob del 1 luglio 1998;
in linea subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Monte dei Paschi di Siena, per le motivazioni in narrativa e, per l'effetto, disporre la totale restituzione del capitale investito, oltre interessi [egali dalla medesima data, oltre, ancora, risarcimento del danno conseguente all'inadempimento;
in linea subordinata, accertare e dichiarare che nella conclusione dei contratti denominati "4 You" il Monte dei Paschi di Siena ha tenuto, per le motivazioni in narrativa, in particolare per l'omissione di informazioni doverose, una condotta violativi del dovere di buona fede precontrattuale e dell'obbligo di diligenza specifica (artt 1337 e 1375 ce, artt. 21 e 23 comma 6 d. Igs. 58/1998, art. 28 comma 2 e art. 96 comma 2 n. 3 del. Consob 1 luglio 1998), per l'effetto, condannare la convenuta a) risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in misura pari al capitale versato in esecuzione dei predetti contratti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo,ai sensi dell'art. 1224 ce, detratte eventuali cedole;
ancora in linea ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare l'annullabilità dei contratti ut supra per dolo contrattuale ex art. 1439 c.c., per le motivazioni esposte in narrativa; per l'effetto condannare il Monte dei paschi di Siena alla integrale restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo;
in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che, nella conclusione dei contratti ut supra, il Monte dei Paschi di Siena ha agito in posizione di conflitto di interessi con la signora ***, pertanto, annullare gli stessi ex artt 1394 e 1395 ce. e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla integrale restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo;
condannare la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alle spese e compensi del presente giudizio".
il procuratore della convenuta conclude:
"Invia preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande di inadempimento e/o annullamento e/o inefficacia e/o responsabilità precontrattuale, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto;
nel merito, respingere le domande tutte di parte attrice prescrìtte e comunque in quanto pretestuose, infondate e non provate;
con condanna di parte attrice alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato *** conveniva in giudizio l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed esponeva che:
nel marzo 2001 si recava negli uffici della filiale di Trapani del Monte dei Paschi di Siena ove la dipendente dell'istituto Barraco Patrìzia le rappresentava la possibilità di investire in un piano finanziario denominato "4 You", presentato quale ottimo strumento di previdenza integrativa;
l'attrice, dunque, nelle date 29 marzo e 19 giugno 2001 aderiva a due pian) finanziari denominati "4 You', iniziando a versare mensilmente l'importo delle relative rate;
in particolare, il piano finanziario sottoscritto in data 29 marzo 2001 prevedeva la concessione di un finanziamento di euro 51.638,67, al tasso annuo del 6,76%, per la durata di quindici ani, da rimborsare in 175 rate mensili costanti dell'importo di euro 464,81 cadauna; il piano sottoscritto il 19 giugno 2001 prevedeva, invece, la concessione di un finanziamento di euro 52.447,13, al tasso annuo del 6,67%, sempre per quìndici anni, da rimborsare in 178 rate mensili costanti dell'importo di euro 464,81 cadauna; in occasione della sottoscrizione dì entrambi i piani finanziari l'attrice non veniva edotta del fatto che non si trattava di piani previdenziali, bensì della concessione di finanziamenti;
nel marzo 2003, allarmata dalle notizie apprese in televisione, l'attrice si rendeva conto che, avendo sottoscritto dei finanziamenti e non dei piani previdenziali, la risoluzione anticipata del contratto avrebbe comportato la perdita delle rate già versate e l'applicazione di una penale;
quindi l'attrice chiedeva notizie in proposito all'istituto, ricevendo risposte evasive, e dunque decideva di sospendere il pagamento delle rate;
fino a quel momento l'attrice aveva versata la somma complessiva di euro 22.756,63, di cui euro 12.066,00 in relazione al piano finanziario sottoscritto in data 30 marzo 2001 ed euro 10.690,63 in relazione a quello sottoscritto in data 19 giugno 2001;
successivamente, nel marzo 2006, la **** riceveva dall'istituto, a titolo di rimborso, la somma di euro 29.998,71, somma che veniva accreditata sul conto corrente di appoggio al dossier titoli;
a quel punto la banca chiedeva all'attrice di pagare le rate del piano per le quali quest'ultima aveva sospeso i pagamenti;
la con animo di ripetizione, versava la somma di euro 9.453,25, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli e azioni legali da parte della banca;
successivamente l'istituto comunicava all'attrice che risultavano impagate n. 6 rate per ciascun piano sottoscritto; indi comunicava l'avvenuta risoluzione dei contratti di finanziamento, chiedendo contestualmente il pagamento dei residuo del debito; l'attrice quindi aderiva alla procedura di conciliazione predisposta da un'associazione a tutela dei consumatori, presentando all'istituto formale reclamo, che non veniva accolto;
il prodotto venduto dall'istituto convenuto non era affatto un piano previdenziale, bensì un prodotto costituito da un finanziamento, dall'acquisto di un'obbligazione e dal collocamento di quote di fondi comuni d'investimento;
il piano finanziario denominato "4 You" veniva presentato all'attrice come una forma di risparmio per la vecchiaia, ma paradossalmente, dopo la sottoscrizione del piano, tale forma di risparmio da libera diventava coatta;
invero, l'interruzione del pagamento rateale del finanziamento, per qualsiasi causa, determinava l'inadempimento; entrambi i piani finanziari sottoscrìtti dall'attrice erano nulli, giacché la banca, nella conclusione dei detti contratti, aveva violato il disposto di cui al comma 1 dell'art. 24 del d. Igs. n. 58 del 1998, e inoltre gli obblighi di correttezza, trasparenza e diligenza di cui agli artt. 21 e 23 dello stesso decreto legislativo; invero, l'istituto convenuto aveva effettuato una campagna pubblicitaria ingannevole per collocare il prodotto finanziario in questione, presentandolo all'attrice come un'operazione a basso rìschio e con scopi previdenziali, con ciò nascondendo la vera natura dell'operazione;
in proposito l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato aveva osservato che "il messaggio pubblicitario relativo al contratto denominato "4You" è idoneo ad indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
sotto altro profilo, i contratti in parola erano scarsamente comprensibili e poco chiari nel loro regolamento;
inoltre I contratto era scritto con caratteri minuti, con particolare riferimento alla parte normativa, quasi illeggibile;
ancora, l'istituto avrebbe dovuto proporre all'attrice un prodotto "adeguato", avuto riguardo all'art. 29 reg. consob, 1 luglio 1998;
i contratti conclusi in violazione delle norme sopra citate dovevano considerarsi nulli;
d'altro canto, le condotte sopra descritte avevano determinato l'inadempimento, da parte della banca, agli obblighi di informazione previsti dalla legge, oltre che la violazione del principio di buona fede nella fase delle trattative e dell'esecuzione del contratto;
nella specie l'attrice era stata sollecitata all'adesione ai piani finanziari in parola dall'impiegato della banca, il quale aveva sottaciuto una serie di informazioni che, ove conosciute, avrebbero indotto la diente a orientare altrove le proprie scelte d'investimento;
ancora, i contratti in parola, sottoscritti dall'attrice in veste di consumatore, erano inefficaci per violazione degli artt. 1469 bis e ss. c.c.;
i suddetti contratti erano altresì annullabili per dolo contrattuale, oltre che per conflitto di interessi, ex art. 27 della delibera consob n. 11522 del 1998;
concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'istituto convenuto e deduceva che:
l'attrice era perfettamente in grado di comprendere la natura e te caratteristiche del piano in questione, avendo esperienza nel settore degli investimenti;
già nel 2003 la banca aveva comunicato all'attrice che intendeva avvalersi della facoltà di risoluzione prevista in caso di morosità, cosi che i contratti in discorso erano da intendersi risolti;
il comportamento dell'attrice, che aveva estinto il proprio debito nei confronti della banca, non poteva essere interpretato come volto esclusivamente ad evitare conseguenza pregiudizievoli e azioni legali;
il testo dei contratti in parola era assolutamente chiaro;
l'attrice, al momento della conclusione del contratto, era perfettamente a conoscenza del prodotto e dei suoi contenuti, e ciononostante il personale della banca le forniva tutte le informazioni e i chiarimenti necessari;
in particolare, tutte le componenti essenziali del piano (finanziamento, acquisto di obbligazioni e sottoscrizione di quote di fondi) erano indicate e specificare sin dalla prima pagina del documento contenente ¡1 testo del contratta;
sotto altro profilo, anche l'ipotetica inosservanza da parte dell'intermediario di uno degli obblighi stabiliti dall'art. 21 del T.U.F. non determinava la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.;
il testo del contratto (con particolare riferimento ai punti B e C 3) escludeva che nella specie vi fisse stata la violazione dei principi di cui agli art. 21 T.U.F. e 27 reg. consob citato;
doveva anche osservarsi che le contestazioni sollevate nel presente giudizio erano state avanzate dall'attrice a lunga distanza di tempo dalle operazioni contestate (risalenti al 2000) e dopo ave ricevuto numerosi rendiconti da parte dell'istituto;
quanto all'ipotizzato vizio del consenso per dolo della banca, (a relativa azione era ormai prescritta;
il danno lamentato non era stato provato; concludeva come in epigrafe.
La causa è stata istruita con prova aumentale.
Indi, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe specificato, all'udienza collegiale del 22 marzo 2007 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che l'istituto convenuto ha violato l'obbligo di correttezza previsto dal comma 1 dell'art. 21 del d. Igs. n. 58 dei 1998, ohe dispone che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
La violazione dell'obbligo di correttezza emerge ove si considerino le modalità con cui il contratto denominato "4You" è stato pubblicizzato.
In proposito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 11792 del 6 marzo 2003, il messaggio pubblicitario relativo al contratto denominato u4You* è idoneo ad indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico.
In particolare, il messaggio pubblicitario in oggetto si sostanzia in un depliant intitolato "4You - l'innovazione nella previdenza".
Il piano viene presentato come un prodotto di investimento che consente, senza disporre di un capitale elevato, di accedere alle opportunità offerte dai mercati finanziari e beneficiare dei vantaggi offerti dalla diversificazione e dalla possibilità di selezionare gli investimenti in funzione della propria propensione al rischio.
Per i suoi contenuti, il destinatario del messaggio è portato ad immaginare che i piccoli versamenti mensili cui il messaggio fa riferimento vengano impiegati per far frante all'investimento con modalità analoghe a quelle previste nei piani di accumulo dì capitale dei fondi comuni di investimento. Nel depliant non si ravvisano elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto, non rileva in tal senso la definizione di "piano finanziario'' data nel messaggio al prodotto "4You", data la genericità di tale espressione e la non idoneità della stessa ad evidenziare la componente di finanziamento del prodotto. Alla luce delle considerazioni esposte deve ritenersi che il consumatore possa subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dovere al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento.
Le caratteristiche di tale pubblicità inducono a ritenere che l'istituto convenuto non si sia comportato con correttezza nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti dell'attrice.
Sotto altro profilo, la banca è tenuta, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, a comportarsi con "trasparenza".
La trasparenza si specifica come qualità del documento contrattuale, che deve essere idoneo a porre l'utente in condizione di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole e, quindi, assumere una scelta negoziale responsabile.
L'imposizione di tale obbligo a carico dell'intermediario significa, in primo luogo, che i moduli presentati ai clienti della banca per la sottoscrizione devono essere redatti con chiarezza, al fine di consentire agli stessi una precisa e immediata rilevazione della portata e dei rischi dell'operazione.
La regola della trasparenza dispiega i suoi effetti non solo sul piano contenutistico, ma anche sulle modalità di comunicazione, che devono garantire chiarezza e comprensibilità ed essere adeguate alle tecniche di contatto utilizzate con la clientela.
Il semplice esame del testo contrattuale evidenzia, al contrario, la scarsa comprensibilità e la non chiarezza delia disciplina patrizia; il contratto non sì presenta, al primo impatto visivo, come tale, ma solo come "proposta" proveniente dal cliente di "adesione" a un piano finanziario. Emerge dunque una situazione diversa da quella reale: infatti, implicitamente, il contratto attesta che ciascuno dei sottoscrittori si sia presentato presso la banca e che, avendo chiaro quanto manifestato nel documento, abbia di sua iniziativa proposto alla banca l'adesione al piano. Sotto altro profilo deve osservarsi che il contratto è composto da un testo di otto pagine scritto in caratteri molto piccoli; i paragrafi e le clausole non presentano un titolo o una rubrica, ma semplicemente una successione di lettere o di numeri.
La seconda parte del contratto, quella normativa, benché di maggiore importanza rispetto alla prima è scritta in carattere quasi illeggibile. La clausola n. 8 appare di difficile comprensione: per calcolare quanto il cliente è tenuto a pagare in caso di recesso dal contratto è necessario effettuare calcoli estremamente complessi, basati su una serie di variabili. Le sopra descritte violazioni agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge assumono ulteriore rilievo e maggiore importanza in riferimento alla situazione concrete di conflitto di interessi in qui ha agito l'istituto convenuto.
L'art. 21 del d. Igs. n 58 del 1998 impone agli istituti di credito non solo di "ridurre al minimo il conflitto d'interessi", ma anche di assicurare comunque ai clienti "trasparenza" nella situazione di conflitto dì interessi.
Nel caso in esame non risulta che la banca abbia fornito all'attrice tutte le informazioni relative I conflitto d'interessi chiarendo al cliente in che senso e in quale modo potesse emergere tale situazione; in particolare la banca non ha illustrato all'attrice di essere spinta, nell'acquisizione degli ordini, da un interesse diverso e anche in contrasto con quello del cliente. Per adempiere, nel presente contesto, all'obbligo di informazione non è sufficiente una mera indicazione formale dell'esistenza di un conflitto di interesse; la banca avrebbe dovuto informare specificamente il cliente che questi stava per acquistare, tramite un finanziamento, dei titoli nei confronti dei quali lo stesso istituto vantava un interesse economico alla collocazione.
L'art. 27 del regolamento consob n. 11522 del 1998 dispone che nel caso in cui l'intermediario utilizzi dei formulari o moduli essi debbono recare "l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi".
Orbene, nel contratto in esame l'evidenziazione grafica del conflitto d'interessi manca del tutto; si fa riferimento a tale situazione nel capo B) e nel capo C) della narrativa, e nell'ultima pagina, senza l'utilizzo di alcun carattere speciale, più grande, sottolineato o corsivo. Il principale scopo della regolamentazione nel campo dell'intermediazione finanziaria è di assicurare l'affidabilità delle informazioni fomite al diente, garantendo la sostanzialità e l'adeguatezza dei consigli all'investimento da questi ricevuti.
I sistemi regolamentati si preoccupano di mitigare lo svantaggio informativo sopportato da investitori non sofisticati nella fruizione dei servizi prestati dagli intermediari finanziari.
L'acquirente di servizi finanziari confida implicitamente che i soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale stiano operando correttamente e professionalmente.
I criteri di diligenza e correttezza su cui è incentrato if decreto legislativo sopra citato evocano categorie civilistiche (arri 1175 e 1176 ce), e tuttavia dati criteri sono imposti "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati".
Ne consegue che correttezza e diligenza, di cui aita disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l'investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generate in relazione allo svolgimento dell'attività economica come canone di condotta volto a realizzare una reale competizione e a garantire l'integrità del mercato.
Pertanto nel contesto del decreto legislativo in discorso diligenza e correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche di commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate.
Tutto ciò rende evidente l'esistenza, in materia di intermediazione finanziaria, di interessi anche di carattere generale che rendono inderogabili le regole di comportamento.
La normativa richiamata è quindi posta a tutela dell'ordine pubblico economico e, dunque, si sostanzia in norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell'ordinamento attraverso il rimedio delta nullità del contratto, anche a prescindere da un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario (cfr. Cass. 7 marzo 2001 n. 3272, secondo cui in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, ce, che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità).
Deve anche osservarsi che nella specie la violazione dei doveri di diligenza e correttezza attiene alla stessa struttura del contratto denominato "4You", per le regioni sopra specificate.
Pertanto i contratti oggetto del presente giudizio, conclusi senza l'osservanza delle regole dì condotta dettate dalla normativa richiamata, devono essere dichiarati nulli, poiché contrari all'esigenza di trasparenza dei servizi finanziari, che è esigenza dì ordine pubblico. Per l'effetto ia banca convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 32.209,88, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo; in mancanza di specifica prova, non è dovuto un ulteriore risarcimento del danno.
L'accoglimento della domanda principale esime il giudicante dall'esame delle domande subordinate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, dichiara la nullità dei contratti denominati "4 You" conclusi nelle date del 29 marzo 2001 e 19 giugno 2001 e stipulati dalla signora *** con il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e per l'effetto condanna l'istituto convenuto alla restituzione in favore dell'attrice deiia complessiva somma di euro 32.209,88, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 4.150,00, di cui euro 380,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Trapani il 17 maggio 2007.