Start-up innovativa
Con il termine “start-up innovativa”, si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Start-up innovativa
di Leonardo Serra
1. La start-up innovativa: requisiti formali e sostanziali
Con l'emanazione dell'art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, il nostro legislatore ha previsto l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start-up innovativa) con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, attrarre talenti in Italia e capitali dall'estero.
L'art. 25 co. II, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede innanzitutto una serie di requisiti formali e sostanziali per poter qualificare un'impresa come “start-up innovativa”.
L'impresa “start-up innovativa” può assumere la forma di società di capitali, essendo ammessa la forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata anche nella veste di s.r.l. semplificata o s.r.l. a 1 euro, oppure di società cooperativa, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
Il possesso dei requisiti di forma testé indicati non appare tuttavia sufficiente per poter definire un'impresa come “start-up innovativa” dal momento che l'art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 richiede altresì la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti di natura sostanziale.
L'art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che:
- la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi;
- l'impresa deve essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
- la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
L'art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 78 prevedeva inoltre che i soci, persone fisiche, della società dovevano detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Si tratta tuttavia di una disposizione di corporate governace che è stata soppressa dall'art. 9, comma XVI, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
A ciò si aggiunge il fatto che la “start-up innovativa” deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:
- le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; l'art. 9, comma XVI, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha infatti ridotto la percentuale di spese in ricerca e sviluppo richieste, essendo stata portata al 15% rispetto al 20% iniziale;
- la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un'attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all'estero; è possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come previsto per effetto delle modifiche apportate all'art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte dell'art. 9, comma XVI, lett. c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76;
- la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa; l'art. 9, comma XVI, lett. d) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha esteso l'ambito di titolarità dei diritti di privativa industriale anche ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che sia anch'essa afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Per poter essere considerate “start-up innovative”, le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono depositare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c., una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa tramite pertanto autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, co. II, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179.
L'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 ha inteso incentivare l'avvio di attività imprenditoriale e garantire una migliore uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative ed incubatori certificati attraverso la previsione di una disciplina semplificata sotto il profilo della forma dell'atto costitutivo delle imprese. L'atto costitutivo delle società che assumono la forma di “start-up innovative” o di “incubatori certificati” potrà essere difatti redatto mediante atto pubblico oppure mediante atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), vale a dire attraverso un documento informatico firmato digitalmente. L'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 prevede inoltre che l'atto costitutivo e le successive modificazioni possa essere redatto secondo un modello uniforme adottato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico che deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.
2. L’incubatore di start-up innovative certificato
Il legislatore ha previsto, accanto alla start-up innovativa, anche un’ulteriore figura imprenditoriale denominata “incubatore di start-up innovative certificato".
L’”incubatore di start-up innovative certificato” è definita come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la società europea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
L’”incubatore di start-up innovative certificato” deve possedere i seguenti requisiti:
- deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca;
- deve disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;
- deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- deve essere in possesso di un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato dall’incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese sulla base di indicatori e valori minimi che saranno definiti con decreto dal Ministero della sviluppo economico.
3. Sezione speciale del Registro delle Imprese
Ai sensi dell’art. 25, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, è stato pertanto previsto l’obbligo per le Camere di Commercio di istituire un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato debbono essere iscritti al fine di poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto ed assicurare nel contempo la massima pubblicità dell’iniziativa.
È già stato osservato che il legale rappresentante della società deve depositare una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specificati dall’art. 25 comma 2 e 3 o comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della start-up innovativa o dell’incubatore certificato.
L’art. 25, comma 12, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede, più precisamente, che la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione di una domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Per l’iscrizione dell’incubatore certificato la domanda deve invece contenere le seguenti informazioni, così come previsto dall’art. 25 comma 13, del D.L. 17 ottobre 2012, n. 179: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
La start-up innovativa e l’incubatore certificato sono tenuti ad aggiornare le informazioni con cadenza non superiore a sei mesi.
Le informazioni acquisite sono inoltre sottoposte al regime di pubblicità nel registro delle imprese così come previsto dall’art. 25, comma 10 e 14 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
È opportuno altresì sottolineare che il legale rappresentante della start-up innovativa o dell’incubatore certificato hanno l’onere di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2 o comma 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, depositando una apposita dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’attestazione dovrà essere depositata entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio della società e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, così come disposto dall’art. 25, comma 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio della start-up innovativa o dell’incubatore certificato dalla sezione speciale del registro delle imprese che, a norma dell’art. 25, comma 16, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che verrà disposta entro 60 giorni dal venir meno delle condizioni necessarie per conservazione dell’iscrizione.
È interessante notare che il mancato deposito dell’attestazione della dichiarazione ex art. 25, comma 15, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, equivale alla perdita dei requisiti e comporta pertanto, anche in questo caso, la cancellazione d’ufficio.
La società che ha perso i requisiti per essere qualificata come start-up innovativa o incubatore certificato manterrà comunque l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma non conserverà le agevolazioni previste dalla legge.
4. Le deroghe al diritto societario
L’art. 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede poi una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative ivi di seguito meglio riepilogate:
- è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall’art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482, co. IV, c.c.;
- nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall’art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.;
- l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata – in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. II e III, c.c. e dall’art. 2479, co. V, c.c. – può: a) creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; b) determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione; c) creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; d) creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
- le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. I, c.c.;
- nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è consentito di derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall’art. 2474 c.c., nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale;
- è ammessa la possibilità che l’atto costitutivo della start-up innovativa e dell’incubatore certificato possa prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d’opera o servizi.
5. L’esenzione degli oneri per l’avvio
L’art. 26, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato nella sezione speciale del registro delle imprese. La start-up innovativa e l’incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio.
Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e sono attive solamente per cinque anni.
6. La remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
L’art. 27 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 introduce un regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati. L’art. 27, co. I, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede difatti che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo che contempli l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio del diritto di opzione conferiti per l’acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non devono tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.
7. Agevolazioni per l’assunzione di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati
L’art. 27 bis del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l’applicazione alle start-up innovative ed agli incubatori certificati delle disposizioni previste dall’art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 che ha istituito un contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
Per la start-up innovativa e per l’incubatore certificato, l’applicazione delle disposizioni ex art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 avviene tuttavia in modo semplificato dal momento che: 1) il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato); 2) è esclusa l’applicazione dei commi VIII, IX e X dell’art. 24 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83; 3) il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese rientranti nelle zone terremotate del 20 – 29 maggio 2012); 4) l’istanza per il conseguimento del credito d’imposta è redatto in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico.
8. Incentivi all’investimento in start-up innovative
Al fine di facilitare lo sviluppo delle start-up innovative, il nostro legislatore ha poi introdotto una serie di provvedimenti attuativi che hanno introdotto:
a) agevolazioni di natura fiscale sotto forma di detrazione e deduzione d'imposta
b) misure per la raccolta del capitale di rischio nelle start-up innovative
c) misure per incentivare la costituzione di start-up innovative da richiedenti esteri
L’art. 29 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all’investimento nelle imprese start-up innovative.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, la norma consente di detrarre all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).
Ed in termini analoghi, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 e 2016, l’art. 29 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società – differenti dalle imprese start-up innovative – il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l’investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).
Con l'emanazione del D.M. 30 gennaio 2014, il nostro legislatore ha successivamente dato attuazione alle agevolazioni fiscali previsti dall'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 per le start-up innovative.
I soggetti beneficiari sono i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) che hanno effettuato, anche indirettamente attraverso l'aiuto di un OICV (organismo di investimento collettivo del risparmio) o di una società di capitali che investe prevalentemente in star-up innovative, un investimento agevolato nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012;
Investimenti che godono delle agevolazioni fiscali |
conferimenti in denaro in start-up innovative |
compensazioni di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale |
|
quote delle start-up innovative o delle società di di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative |
|
quote di nuove emissione delle start-up innovative |
|
investimenti in quote degli OICV che investono prevalentemente in start-up innovative. |
|
Investimenti che non godono delle agevolazioni fiscali |
investimenti in start-up innovative effettuati tramite OICV o società – direttamente od indirettamente – a partecipazione pubblica |
investimenti effettuati in start-up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà così come definite nella comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 |
|
investimenti effettuati in start-up innovative che operano nel settore della costruzione navale e nel settore del carbone e dell'acciaio |
Il decreto ministeriale prevede poi che non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali anche:
- le start-up innovative,
- gli incubatori certificati,
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV)
- le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
Le agevolazioni fiscali non trovano applicazione anche nel caso in cui gli investimenti sono stati effettuati attraverso una società di capitali che alla data in cui è stato effettuato l'investimento – sono in possesso di partecipazioni, titoli o diritti nelle start-up innovative che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30% (si tiene anche conto delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti da famigliari ai sensi dell'art. 230 bis c.c. o da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.).
Per quanto concerne invece la natura delle agevolazioni fiscali, l'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 permette di beneficiare di detrazioni e deduzioni d'imposta così come meglio specificato nelle tabelle ivi di seguito riportate.
|
2. la percentuale del 19% può essere detratta sui conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 500.000 in ciascun periodo di imposta. |
|
2. la soglia di € 500.000 va applicata con riferimento al conferimento in denaro effettuato nella società. |
|
Soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) |
1. possono dedurre dal proprio reddito complessivo del 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. 2. la deduzione del 20% va computata sui conferimenti rilevanti effettuati per un importo limite non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d'imposta. |
N.B. Qualora l'importo dedotto supera il reddito complessivo dichiarato, la somma eccedente può essere calcolata in aumento dell'importo deducibile del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi non oltre il terzo anno e fino a concorrenza del suo ammontare.
N.B. È stata riservata – in questo caso - una disciplina particolare per quanto concerne:
A) le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale e mondiale di cui all'artt. 117 - 142 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) per le quali:
1. l'eccedenza può essere ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale dichiarato dal gruppo di imprese fino a sua concorrenza; 2. l'eccedenza che non trova invece capienza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal redditto complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo anno, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare; 3. le eccedenze che si sono venute a generare prima dell'adesione al consolidato nazionale o mondiale, possono essere ammesse in deduzione dal reddito complessivo delle singole società.
B) le società che hanno scelto l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 ed art. 116 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) per le quali:
1. l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili; 2. l'eccedenza che non trova capienza nel reddito delle complessivo del socio va calcolata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo, dichiarato dal socio fino a concorrenza del suo ammontare; 3. le eccedenze generatesi presso la società prima dell'adesione all'opzione per la trasparenza fiscale non possono essere attribuite ai soci, perché possono essere ammesse in deduzione dal reddito dichiarato dalla società stessa. |
L'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 ha inoltre stabilito un limite quantitativo per poter beneficare delle agevolazioni fiscali.
L'importo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a € 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.
L'art. 5 e l'art. 6 del D.M. 30 giugno 2014 dettano infine non solo le condizioni necessarie per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, ma anche specifici casi di decadenza.
Condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali |
|
Soggetti |
Condizioni |
Gli investitori (soggetti passivi di imposta IRPEF o IRES, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICV) e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative
|
A) devono ricevere e conservare:
a) una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato il rispetto del limite di € 2.500.000 per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento;
b) la copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate circa l'oggetto dell'attività, i prodotti e l'andamento – previsto od attuale – delle vendite e dei profitti;
c) una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella venga attestato l'oggetto dell'attività qualora siano effettuati investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
B) devono certificare l'entità dell'investimento oggetto dell'agevolazione fiscale |
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio |
devono certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento.
|
Le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative |
devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di start-up innovative – classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie – di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento.
|
N.B. La documentazione deve essere consegnata – su richiesta degli investitori - entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende effettuato l'investimento. |
Cause di decadenza e casi di esclusione dalle agevolazioni fiscali |
|
Cause di decadenza |
Casi di esclusione |
La possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali è soggetto a decadenza quando si verifica uno dei seguenti casi:
1. la cessione – anche parziale – a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati (debbono ritenersi vietati anche gli atti a titolo oneroso che possono determinare la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e in conferimenti in società);
2. la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
3. la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovra-prezzi di emissione di o quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
3. il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi di imposta IRPEF o IRES che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative;
4. la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte della start-up innovativa secondo quanto risultante dal registro delle imprese
N.B. Le cause di decadenza debbono verificarsi entro 2 anni a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento.
|
Non costituiscono invece causa di decadenza le operazioni che comportano:
1. il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte delle partecipazioni;
2. i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie, così come previste dal Titolo III – Capo III e IV del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni);
Con l'esclusione dei trasferimenti a causa di morte, queste operazioni possono dirsi ammesse e non comportano pertanto la decadenza dalle agevolazioni fiscali a condizione si siano verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa.
Non costituisce inoltre causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali, il decorso del termine di 4 anni dalla data di costituzione della start-up innovativa (che deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi) o del termine indicato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 |
N.B. Le cause di decadenza comportano che il l'investitore – soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – debba: a) incrementare l'importo dovuto a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche di una somma – comprensiva degli interessi legali maturati - equivalente alla detrazione effettivamente goduta nei periodi di imposta precedenti; b) corrispondere l'importo dovuto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'investitore – soggetto passivo d'imposta sul reddito delle società (IRES) deve – in termini analoghi –: a) incrementare il reddito dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti; b) corrispondere l'importo degli interessi legali da determinare sull'imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti; |
Le start-up innovative hanno altresì la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a € 15.000 annui per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), numero 7-bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, introdotto dall'art. 4, comma 11-novies, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.
A norma dell’art. 10, comma 7 e 7- bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, le start-up innovative sono altresì esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a € 50.000,00.
Alla luce di quanto prescritto dall'art. 26, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014, ha inoltre chiarito che le start-up innovative non sono soggette alla disciplina sulle c.d. società di comodo, cioè le “società non operative” di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le “società in perdita sistematica” ex art. 2, comma da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
Per effetto della non applicazione della disciplina delle “società non operative”, le start-up innovative non sono quindi tenute né ad effettuare il test di operatività previsto dall'art. 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, né sono assoggettate alle disciplina delle società in perdita sistematica per tutto il periodo in cui la società mantine i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa.
L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che nel periodo successivo a quello in cui dovesse venire meno la qualifica di start-up innovativa la società è tenuta ad effettuare il test di operatività di cui all’art.30 della 23 dicembre 1994 n. 724, così come peraltro chiarito nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, prendendo in considerazione i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione.
Ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l'Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che il cosiddetto “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa per poter accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2, comma da 36-decies e 36-undecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
8.2 Misure per la raccolta del capitale di rischio nelle start-up innovative
A ciò si aggiunge che l’art. 30 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto una specifica disciplina per la raccolta di capitale di rischio tramite portali on line da parte di imprese start-up innovative. Il “portale on line per la raccolta di capitali per le start-up innovative” è definito dall’art. 1, co. 5 octies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dall’art. 30 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, come la piattaforma on line che abbia come unica finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative. Sulla base di quanto previsto dall’art. 100 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è difatti consentito ai riferiti portali on line effettuare offerte al pubblico per la raccolta di capitali che possono tuttavia unicamente avere ad oggetto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative.
Con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, la Consob ha dato, in prima battuta, attuazione a quanto disposto dall’art. 30 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 170 attraverso l’adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online", in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 quinquies e dall'articolo 100 ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - c.d. equity crowdfounding.
La disciplina dell’equity crowdfoundig è stata recentemente modificata dalla Consob con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 che ha ri-denominato il precedente provvedimento ora definito “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”.
Le novità apportate al regolamento hanno semplificato le regole dell’equity crowdfoundig, puntando da un lato a ridurre i costi di raccolta dei capitali di rischio e dall’altro ampliando il novero dei soggetti che possono finanziare i progetti imprenditoriali in start-up innovative (c.d. “investitori professionali” cioè i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La disciplina in oggetto ha previsto il registro dei “gestori” ex art. 50 quinquies, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cui è stata annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento tenute a comunicare alla Consob lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale, vale a dire la piattaforma on line avente, come finalità esclusiva, la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle startup innovative.
Il “gestore”, cioè il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali on line per la raccolta di capitali di rischio, è incaricato di svolgere una funzione informativa.
Il “gestore” è infatti deputato a fornire agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di startup innovative, così come previsto dall’art. 15 e dall’art. 16 della delibera Consob n. 1852 del 26 giugno 2013, così come modificata dal delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.
Le informazioni riguardano l’investimento con particolare riferimento: a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito; b) il rischio di illiquidità; c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative; d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo allatemporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi); e) le deroghe al diritto societario, nonché al diritto fallimentare previste per le start-up innovative; f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR; g) il diritto di recesso dall'ordine di adesione e le relative modalità di esercizio, cioè senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine, così come previsto dall’art. 13 della richiamata delibera Consob.
Il “gestore” ha altresì il compito, a norma dell’art. 17 della delibera Consob n. 1852 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, della gestione degli ordini di adesione provenienti dagli investitori, mentre le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento delle richieste che ricevono per il tramite del gestore stesso che tengono sempre informato sui relativi esiti.
È inoltre opportuno evidenziare che l’art. 13, comma 5-bis della delibera Consob n. 1852 del 26 giugno 2013, così come modificata, ha conferito al gestore l’obbligo di verificare, per ogni ordine di adesione alle offerte, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che l’investimento può comportare.
Se il gestore ritiene che lo strumento finanziario non sia appropriato per il cliente, lo stesso ha l’onere di dare informarlo di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.
La parte III della delibera Consob n. 1852 del 26 giugno 2013 e successive modifiche racchiude le disposizioni riguardanti la disciplina delle offerte attraverso i portali on line.
L’art. 24 della delibera Consob n. 1852 del 26 giugno 2013 prevede innanzitutto che l’offerta può essere ammessa sul portale soltanto previa verifica da parte del gestore che lo statuto o l'atto costitutivo della start-up innovativa contempli: a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni, nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano, direttamente od indirettamente, il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale: i diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta; b) la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet dell'emittente.
Il perfezionamento dell’offerta sul portale necessita inoltre che il gestore verifichi che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell’innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 della delibera e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro; b) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.
L’art. 25 della delibera Consob n. 1852 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni prevede inoltre che venga costituita una provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte. La provvista viene formata attraverso la costituzione di un conto indisponibile destinato all’offerente, vale a dire la start-up innovativa, acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini.
Il nostro legislatore ha inoltre previsto un’ulteriore agevolazione in favore delle start-up innovative con riferimento all’accesso facilitato al credito. Le start-up innovative e gli incubatori certificati possono difatti beneficiare dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in modo gratuito nonché secondo criteri e modalità semplificati che verranno determinati dal Ministero dello sviluppo economico.
Con il D.M. del 29 aprile 2013 (Pubblicato nella G.U. 25 giugno 2013, n. 147), il Ministero dello sviluppo economico ha dunque provveduto a dettare i criteri e le modalità semplificate di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati.
Ed in particolare l’art. 3 del D.M. 29 aprile 2013 specifica i criteri e le modalità di concessione della garanzia, la cui entrata in vigore è stata comunicata con circolare n. 652 del 26 luglio 2013 del Medio Credito Centrale, con le seguenti precisazioni:
a) la garanzia viene concessa a titolo gratuito per le start – up innovative e per gli incubatori certificati;
b) la garanzia è concessa con priorità e senza valutazione dei dati contabili di bilancio della start-up innovativa o dell'incubatore certificato a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
c) i soggetti richiedenti la garanzia devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere conservata dal soggetto richiedente e prodotto in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell’incubatore certificato ovvero esibito a semplice richiesta dal gestore del fondo di garanzia;
e) le richieste di ammissione dovranno essere inviate al gestore a mezzo fax o a mezzo raccomandata a.r., sino a diversa comunicazione.
Per quanto concerne la copertura delle operazioni finanziarie, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può assicurare:
a) fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato (garanzia diretta);
b) fino all’80% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (garanzia indiretta o controgaranzia).
L'importo massimo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è in grado di assicurare è pari a 2,5 milioni di euro per singola start-up innovativa o incubatore certificato.
Nel caso in cui manchi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese o il soggetto finanziatore ha acquisito garanzie reali, assicurative o bancarie, la garanzia può essere concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (è comunque possibile l’acquisizione di garanzie diverse da quelle del Fondo per le piccole e medie imprese che rimane a titolo gratuito, a condizione della iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese).
Le start-up innovative sono inoltre destinatarie dei servizi messi a disposizione dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia, beneficiando così dell’attività di assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare e creditizia prestata da tali enti. In particolare l’ICE provvederà non solo ad individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali ove ospitare gratuitamente le start-up innovative, ma svilupperà iniziative volte a favorire l’incontro delle imprese con potenziali investitori.
8.3. Costituzione di start-up innovative da richiedenti esteri
Nel regolare la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2013, il Governo ha consentito l'ingresso per motivi di lavoro autonomo anche a cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” in presenza dei requisiti previsti dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa, così come meglio specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 297 del 19 dicembre 2013)
Con decreto 24 marzo 2014, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto l'istituzione di un apposito Comitato di carattere tecnico per lo svolgimento dell'attività di valutazione e verifica dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento di un nulla -osta alla concessione del visto start-up innovativa per questa categoria di soggetti.
È stato così costituito presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - il “Comitato tecnico Italia – Startup Visa” a cui è stato affidato lo svolgimento dei seguenti compiti:
- lo svolgimento di una valutazione tecnica sui progetti di start-up innovativa provenienti da richiedenti esteri;
- la verifica dei requisiti minimi in termini di disponibilità finanziarie;
- la ricezione delle dichiarazione di impegno per ingressi sui progetti valutati ed approvati direttamente dagli incubatori certificati di start-up innovative;
- l'acquisizione – su delega del richiedente – del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso del cittadino straniero emesso dalla Questura territorialmente competente ai sensi dell'art. 39, comma 5 e 6 del D.P.R. n. 394/1999;
Il Comitato ha inoltre il compito di rilasciare un proprio nulla osta che costituisce il pre-requisito necessario l'ottenimento del visto per lavoro autonomo a favore dei cittadini stranieri extra-UE che intendono fare ingresso nel territorio nazionale ai fini della costituzione di imprese start-up innovative.
Con il D.P.C.M. dell'11 dicembre 2014 (c.d. “Decreto Flussi 2014”), è stata riservata una quota di ingresso l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per la costituzione di imprese “start-up innovative”.
La circolare dell'11 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consente allo straniero di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un permesso per lavoro autonomo ai fini della costituzione di una start-up innovativa, seguendo le medesime modalità semplificate previste dal programma Italia Startup Visa.
9. Composizione e gestione della crisi dell’impresa start-up innovativa
Secondo quanto previsto dall’art. 31, co. I, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, la start-up innovativa non può essere soggetta a procedure concorsuali con l’eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3. L’art. 31, co. 3, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 precisa tuttavia che l’esclusione dall’assoggettamento delle procedure concorsuali è condizionata alla perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione e comunque decorso il termine quadriennale tale deroga non può considerarsi applicabile. Dalla natura della norma si evidenzia pertanto come il legislatore abbia voluto sottrarre la start-up innovativa alla disciplina del fallimento, prevedendo l’assoggettamento delle stessa alla normativa che regola la gestione della crisi da sovra indebitamento, applicabile a soggetti non fallibili, tenuto conto dell’elevato tasso di rischio d’impresa collegato all’investimento in attività ad alto livello d’innovazione.
10. Un caso particolare: la start-up innovativa a vocazione sociale
L’art. 25, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 riconosce lo status di “start-up” innovativa anche ai soggetti che operano in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a condizione che posseggano i requisiti previsti dalla legge dai commi 2 e 3 del decreto.
Si tratta delle “start-up” a vocazione sociale, vale a dire le imprese sociali che producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale nei seguenti settori: 1) assistenza sociale ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) assistenza sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. del 29 novembre 2001; 3) assistenza socio-sanitaria ai sensi del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001; 4) educazione, istruzione e formazione ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53; 5) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi della L. 15 dicembre 2004, n. 308; 6) valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 7) turismo sociale di cui all'art. 7, comma 10, della L. 29 marzo 2001, n. 135; 8) formazione universitaria e post-universitaria; 9) ricerca ed erogazione di servizi culturali; 10) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; 11) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale; 11-bis) cooperazione allo sviluppo.
Nella circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 n. 6957, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato la necessità che il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale debba avere evidenza pubblica attraverso la Sezione Speciale del Registro delle imprese ai sensi dell’art. art 25, comma 8 e comma 10 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Lo status di start-up a vocazione sociale potrà essere acquisito attraverso il deposito di una autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società che dovrà essere presentata all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio competente.
Il legale rappresentante della società, in particolare, dovrà: 1) dichiarare che l’impresa operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155; 2) indicare il/i settore/i; 3) di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d’interesse generale. Il legale rappresentante è tenuto inoltre ad impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto dalla start-up innovativa.
Si tratta di un adempimento che si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” che dovrà essere compilato secondo le indicazioni fornite in un’apposita guida predisposta dal Ministero dello sviluppo economico che è possibile reperire sul suo sito istituzionale.
Con la stesura del “Documento di descrizione di impatto sociale”, la start-up innovativa ha infatti la possibilità di descrivere in modo oggettivo e dare conto dell’impatto sociale prodotto attraverso il ricorso ad indicatori di natura qualitativa e quantitativa.
La start-up innovativa deve redigere e trasmettere ogni anno, in via telematica, il “Documento di descrizione di impatto sociale” all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente secondo le modalità indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’art. 29, comma, 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 riconosce inoltre ai soggetti che investono nella start-up innovativa a vocazione sociale dei benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di startup innovative.
L’art. 29, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conferisce infatti alle start-up a vocazione sociale la possibilità di beneficiare di una detrazione pari al 25% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale rispetto all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
È inoltre stato prevista una particolare deduzione relativa ai periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, in quanto non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 27% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative a vocazione sociale.
Per approfondimenti:
- Master breve in diritto e contenzioso societario, 5 incontri (25 ore) formative, Altalex Formazione;
- eBook "Le start-up innovative, gli incubatori certificati ed il crowdfunding", di Antonio Pavan, Altalex Editore, 2014;
- Commentario breve al Diritto delle Società, Maffei Alberti Alberto, Cedam, 2015.