Danni provocati da fauna selvatica e legittimazione passiva della Regione
Gli animali selvatici, in precedenza considerati “res nullis”, i cui danni erano uguagliabili a quelli dovuti a fatto naturale quale un fulmine o un’alluvione, sono oggi considerati proprietà comune di tutti, di appartenenza all’ambiente e costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, così come sancito dal secondo comma dell’articolo 826 c.c.
L’Ente pubblico, però, non ha alcun potere di controllo e di governo, in senso stretto, come avviene per gli animali domestici, della fauna selvatica che, giustamente, deve essere e rimanere libera nell’ambiente.Ha semplicemente il compito di potenziamento e di protezione della stessa.
Ne consegue che una certa responsabilità dell’organismo pubblico sarebbe unicamente ravvisabile per casi chiari di colpa, per fatti, di negligenza imputabili (Cass. Civ. sentenza n. 8788 del 12 agosto 1991). L’ascrivibilità della colpa è individuabile essenzialmente nella negligenza degli amministratori e , cioè nell’assenza di atti volti a segnalare e prevenire comportamenti invasivi della fauna nelle zone antropizzate (Cass.Civ. sentenza n. 11250 del 30 luglio 2002 e Cass. Sez. III sentenza n. 1008 del 2003).
Per costante giurisprudenza di merito e legittimità si configurano un concorso tra le presunzioni sancite dagli articoli 2052 e 2054 c.c., per cui la sussistenza e la misura della responsabilità devono essere determinate in base alle modalità del fatto concreto.
In ordine a quanto in già detto l’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 attribuisce alle Province funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone di interesse intercomunale o l’intero territorio provinciale,fra l’altro, nei settori, a mente delle letttera e) e f) della protezione della flora e della fauna, dei parchi,nonché della caccia e della pesca nelle acque interne.
Or dunque, a tale disposizione, è seguita la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, abrogando la legge 27 dicembre 1977 n. 968, ha statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che
Ne consegue che le Province, territorialmente competenti, in attuazione della legge 8.6.1990 n.142 esercitano funzioni di gestione, istituendo appositi uffici ed articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.Qualora vi siano casi di inadempienze e gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal sollecito,
Nel caso specifico
Di conseguenza, non avendo accentrato su di sé funzioni di gestione e controllo specifici, sono le Provincie a rispondere dei danni causati.Tale orientamento è consolidato in diversa giurisprudenza di merito (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1050/2000, Tribunale di Parma, sentenza 790/2000, Tribunale dell’Aquila, sentenza n. 1043/2003) ecc.
Oltre tutto, la sentenza 8 gennaio 2010, n. 80 della Suprema Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. ha condannato una Provincia al risarcimento del danno, in quanto la responsabilità spetta a chi ha la gestione “materiale” del territorio e non a chi ha compiti di legislazione e controllo come le Regioni.
In effetti le Province esercitano nella materia una competenza sua propria, quali il controllo sugli animali e sul territorio, il far apporre sulle strade apposita segnaletica per gli automobilisti,ecc. di tal chè la responsabilità aquiliana per danni provocati da animali selvatici alla circolazione degli autoveicoli deve essere imputata all’Ente cui sono stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi esistente “sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie Regione)”.
(Altalex, 7 giugno 2013. Nota di Benvenuto Cerchiara)